Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara

Andrea Iaretti

Avvocato & Dottore commercialista. Antiriciclaggio. Successioni. Lavoro. Società.

Informazioni generali

Sono Andrea Iaretti, Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale, CTU, Giornalista Pubblicista. Mi occupo principalmente di consulenze e contenziosi a favore di imprese e lavoratori autonomi; in modo particolare quelli relativi alla normativa antiriciclaggio: sanzioni, memorie difensive Mef, ricorsi, consulenze. Inoltre: diritto commerciale, societario, acquisizioni, cessioni attività, lavoro, contratti. Per privati: danni, famiglia. Prediligo un approccio schietto non basato su formalità. Scrivimi, ti comunicherò con estrema celerità, in ogni caso, se posso aiutarti e con quali possibili benefici-costi. Opero in tutta Italia.

Esperienza


Diritto di famiglia

Prediligo trattare casi non conflittuali riguardanti lo scioglimento dei rapporti, ricorsi congiunti per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio, ex art. 473-bis.51 c.p.c., utili ai fini dell'ISEE. Mi occupo di consulenza e assistenza al fine di favorire il buon esito migliore dell'eventuale controversia successiva. Vedi le mie credenziali su Google !


Eredità e successioni

Mi occupo di eredità e successioni risolvendo problemi relativi sia a patrimoni di piccole dimensioni che patrimoni di significativa importanza. Mi interesso di testamenti, relazioni con Notai e tecnici per dichiarazioni di successione, accordi stragiudiziali di divisione ereditaria, presunte lesioni di legittima, cause di divisione ereditaria. Nel corso della mia attività ho potuto verificare che questi argomenti hanno rilevanza notevole per tutte le persone, producendo conflitti riferiti al passato degli eredi. Occorre quindi pianificare attentamente le proprie ultime volontà. La vendita di un immobile presentata criticità.


Matrimonio

Buongiorno/Ciao! Sono un avvocato che si occupa di diritto di famiglia e mi piace accompagnare le persone in momenti significativi della loro vita. Molti si rivolgono al mio studio per avere un aiuto nell’affrontare questioni legate al matrimonio e alla convivenza, con o senza figli. Credo sia importante creare un ambiente accogliente dove poter discutere apertamente dei diritti e dei doveri, specialmente quando ci sono bambini coinvolti. Spesso, le persone cercano il mio supporto anche prima di prendere decisioni importanti, come la nascita di un figlio o l’avvio di una nuova convivenza, per essere informate e consapevoli.


Altre categorie

Antiriciclaggio, Diritto del lavoro, Diritto tributario, Fusioni e acquisizioni, Edilizia ed urbanistica, Diritto commerciale e societario, Licenziamento, Contratti, Fallimento e proc. concorsuali, Risarcimento danni, Diritto immobiliare, Diritto agrario, Mobbing, Separazione, Diritto assicurativo, Investimenti.



Credenziali

Caso legale seguito

Antiriciclaggio. Decreto sanzionatorio Mef nei confronti del Sindaco unico.

05/2025

I verbalizzanti, in base agli elementi raccolti nel corso del controllo, ad esito all’esame dei documenti disponibili presso il Registro delle Imprese, nonché dal contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti, ravvisavano una condotta oggettivamente in contrasto con la normativa in questione e, di conseguenza, la possibilità di ascrivere al dott. omissis, nella sua qualità di organo di controllo monocratico, con incarico di revisore legale del soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio, la violazione prevista dall’art. 46, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 231/2007, sanzionata dall’art. 59 del medesimo decreto, per aver, in relazione alle proprie funzioni, omesso di comunicare senza ritardo alle Autorità di vigilanza di settore ed alle amministrazioni ed organismi interessati in ragione delle proprie rispettive attribuzioni le violazioni gravi e sistematiche del medesimo decreto, commesse dalla società omissis La contestazione L’Organo verbalizzante contestava, pertanto, al dottor omissis, in qualità di organo di controllo monocratico dell’Istituto di omissis, la violazione di inosservanza degli obblighi di comunicazione, ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera b), avendo omesso di inoltrare la comunicazione alle Autorità competenti delle violazioni della normativa sull’adeguata verifica della clientela, commesse dalla società di cui sopra, esercente l’attività di servizi di vigilanza privata, ipotizzando l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 59, comma 1 del vigente d.lgs. n. 231/2007: SANZIONE AMMINISTRATIVA MIN € 5.000 SANZIONE AMMINISTRATIVA MAX € 30.000 Veniva, peraltro, precisato che la data della violazione, corrispondente al omissis, coincideva con quella di compilazione della relazione dell’organo di controllo, redatta ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 39/2010, nella quale, nonostante le infrazioni commesse dalla società omissis, l’attività di vigilanza non evidenziava alcun rilievo. La relazione presa in esame era collegata al bilancio di esercizio dell’annualità omissis, periodo al termine del quale complessivamente emergeva la gravità e le sistematicità delle violazioni commesse e contestate alla società omissis Tenuto conto dell’art. 65, comma 1 del più volte citato decreto antiriciclaggio n. 231/2007, gli accertatori rimettevano al M.E.F. sia l’individuazione della sanzione da irrogare. Individuazione della sanzione da parte del Ministero Fermo restando quanto sopra evidenziato, ai fini dell’individuazione e della graduazione della sanzione da applicare, gli accertatori, ricordando i criteri utili per l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 67 del più volte citato decreto antiriciclaggio, rappresentavano altresì quanto segue: -grado di collaborazione con le autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lett. a). Il dott. omissis aveva risposto con sollecitudine alle richieste di documentazione, dati e informazioni da parte degli accertatori, con particolare riferimento, tra l’altro, ai termini procedurali, previsti a favore dell’incolpato. Inoltre, il professionista aveva partecipato ed elaborato informazioni veritiere, complete, intellegibili, non contraddittorie e complessivamente non fuorvianti, anche con riferimento, tra l’altro, alla corretta e non reticente rappresentazione delle circostanze fattuali connesse alla contestazione, degli assetti organizzativi, delle procedure interne e dei criteri per l’individuazione della propria responsabilità. Pertanto, il grado di collaborazione doveva ritenersi elevato. -capacità finanziaria del responsabile della violazione (art. 67, lett. c). Al fine di valutare l’eventuale mitigazione della sanzione da irrogare, allegavano solo per il M.E.F. – un prospetto riepilogativo degli elementi reddituali e patrimoniali del dott. omissis che evidenziava in maniera specifica e puntuale il carattere della capacità finanziaria del soggetto, come, tra l’altro, di seguito riportato: situazione reddituale anno d’imposta 2020: totale redditi imponibili € omissis. - precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto (art. 67, lett. h). Non risultavano dalle banche dati in uso al Corpo e dall’esame della posizione complessiva del professionista, ulteriori procedimenti sanzionatori per la violazione della normativa antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. -gravità del contesto e grado di responsabilità del trasgressore: Le violazioni accertate erano caratterizzate da una frequenza elevata, essendo state realizzate per l’intero arco delle annualità omissis, quindi in rapporto a due esercizi societari controllati dall’organo di vigilanza. Inoltre, il professionista aveva omesso di segnalare le violazioni al decreto antiriciclaggio in tema di adeguata verifica immediatamente disponibili all’organo di controllo, con ricadute negative in termini di effettività del presidio di contrasto del riciclaggio nel suo complesso. La mancata ottemperanza al precetto legislativo era dipesa da un inefficace controllo della documentazione contabile, fiscale e commerciale relativamente alla gestione delle proprie funzioni professionali destinate a vigilare sull’adempimento delle specifiche normative del settore in cui opera omissis. Emergeva, pertanto, in tal senso un basso grado di diligenza nella condotta tenuta dal soggetto obbligato per l’adozione di idonee procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell’attività svolta ed alle relative dimensioni nonché una costante vigilanza sull’adozione dei criteri operativi ovvero meri accorgimenti nello svolgimento delle funzioni di controllo. L’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, non risultava determinabile. Dichiarazioni del Sindaco unico Infine, la parte, in merito a quanto contestatogli, dichiarava: “Intendo avvalermi della definizione agevolata, prevista dall’art. 68 del d.lgs. 231 del 2007, mi riservo di presentare scritti difensivi e documenti ex legge 689/81. Non ho nient’altro da dichiarare”. GUARDA LE MIE CREDENZIALI SU GOOGLE !

Titolo professionale

Dottore commercialista (antiriciclaggio, eredità e successioni, diritto immobiliare, investimenti)

LIUC - 1/2000

Attività di dottore commercialista, approfondita conoscenza della legislazione fiscale e degli errori commessi nella predisposizione della relativa documentazione. Gestione delle aziende in crisi. Liquidazione coatta società cooperative. Attività di consulenza del lavoro. Antiriciclaggio, eredità e successioni, diritto immobiliare, investimenti GUARDA LE MIE CREDENZIALI SU GOOGLE !

Caso legale seguito

Vari casi di redazione e consulenza nelle memorie antiriciclaggio al MEF per commercialisti

01/2022 - 04/2025

Verifiche assolvimento obblighi antiriciclaggio, l’esempio di un decreto emesso dal Ministero nei confronti di un dottore commercialista. Dichiarazioni del professionista. Inoltre, in data omissis, a specifica domanda dei militari operanti circa l’osservanza dei presidi antiriciclaggio, il professionista dichiarava: “In merito alla struttura organizzativa ci sono io e omissis . In merito all’espletamento delle disposizioni in materia di antiriciclaggio me ne occupo io personalmente ed intendo specificare che ho partecipato a corsi di aggiornamento indetti dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di omissis l’ultimo dei quali dal omissis in modalità “video corso” del quale vi fornisco attestato. Per ciò che riguarda l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, utilizzo dei modelli cartacei e la modulistica idoneamente adattata alle esigenze dello studio professionale. Conservo le informazioni utili ai fini della normativa antiriciclaggio nei fascicoli della clientela. Richieste dei militari. I verbalizzanti invitavano la parte ad esibire gli atti e la documentazione afferente all’attività istituzionale esercitata negli anni omissis e i fascicoli relativi ai clienti – selezionati a campione – dalla cui disamina emergeva quanto segue: omissis omissis. Esito della verifica documentale. Ad esito della verifica documentale, dalla quale emergeva che il professionista aveva provveduto ad eseguire la valutazione del rischio, l’identificazione del cliente nonché ad acquisire informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale, i verificatori asserivano che l’attività posta in essere dal professionista era completamente “inidonea e insufficiente a fornire prova obiettiva e tracciabile dell’adeguata verifica, in quanto carente dei dati minimi richiesti per l’identificazione completa dei titolari effettivi, limitatamente alle persone giuridiche”, non avendo il dott. omissis provveduto ad una corretta identificazione dei menzionati titolari effettivi ed a svolgere un controllo costante del rapporto per tutta la sua durata, attraverso la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività. Contestazioni dei verbalizzanti. L’Organo verbalizzante contestava, pertanto, al Dott. omissis la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ipotizzando l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007 (fattispecie grave), come di seguito indicato, alla data del omissis (accesso nello studio): Sanzioni antiriciclaggio Min: € 2.500 – Sanzioni antiriciclaggio Max: € 50.000. Determinazione della sanzione. Circa la sanzione, ai sensi dell’art. 65, comma 1 del d.lgs.231/2007 i verificatori demandavano al MEF, quale Amministrazione procedente, l’individuazione della disciplina applicabile al caso concreto, in ossequio al principio introdotto dall’art. 69, comma 1, del novellato d.lgs. n. 231/2007, laddove essa dovesse risultare più favorevole, o, ancora, della sanzione di cui all’art. 67, comma 2, laddove la violazione venisse riconosciuta di “minor gravità”. Condotta base e qualificata. Al fine di fornire elementi utili sia al riscontro dei parametri legislativi che caratterizzano la condotta nell’ipotesi “base” ovvero in quella “qualificata”, sia delle circostanze rilevanti ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 231/2007, gli agenti verificatori rappresentavano altresì quanto segue: Fattispecie grave, motivazioni. Le violazioni riscontrate, ascrivibili a una condotta caratterizzata da una scarsa attenzione del “soggetto obbligato” al rispetto dei presidi di cui al d.lgs.231/2007, sembravano potersi ritenere connotate da una particolare gravità; anche in considerazione del grado di intensità dell’elemento soggettivo dovuto alla mancata adozione, l’insufficiente vigilanza sul rispetto di prassi, procedure standardizzate e criteri operativi da ritenersi nella sua potestà organizzativa in ragione del ruolo rivestito e idonei a garantire un adeguato presidio della normativa antiriciclaggio. Inoltre, non era stata effettuata la doverosa rilevazione delle verifiche routinarie (monitoraggi periodici o “a soglia”) o di agevole realizzazione e non particolarmente onerose sul piano procedimentale (ad esempio mediante la consultazione di fonti aperte o di banche dati in uso) e che dovevano ritenersi, in base ad una ragionevole valutazione ex ante, efficaci ai fini dell’acquisizione di elementi utili per la valutazione da effettuarsi; in linea alle osservazioni testé descritte, non erano state osservate violazioni ripetute ovvero plurime. Le caratteristiche professionali esaminate integravano una violazione del carattere sistematico, in quanto il professionista non aveva adempiuto agli obblighi di identificazione dei titolari effettivi con riferimento ai clienti persone giuridiche. Il grado di responsabilità della persona fisica, in esito alle evidenze riscontrate nell’ambito dell’attività ispettiva e descritte in precedenza, era da ritenersi sicuramente elevato, attesa la mancata adozione di prassi, procedure standardizzate e/o criteri operativi in materia antiriciclaggio; Capacità finanziaria. Riguardo alla capacità finanziaria del professionista, dalle interrogazioni all’Anagrafe tributaria, risultavano: per gli anni omissis omissis Livello di collaborazione. Il livello di cooperazione con le autorità di cui all’ art. 21, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 231/2007, era da ritenersi insufficiente. Valutazione e mitigazione del rischio. Era stata riscontrata l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commisurata alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni del soggetto obbligato. In particolare, riguardo all’ “analisi e la valutazione” nonché alla relativa “documentazione” e “periodico aggiornamento” del citato rischio (art. 15 commi 2 e 4 d.lgs. 231/2007), il professionista, in relazione agli incarichi professionali monitorati in sede ispettiva, metteva a disposizione la “valutazione documentata”. Però, il professionista non aveva effettuato il controllo costante del rapporto con i clienti attraverso la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica. Assenza di eventuali precedenti violazioni. Era stata osservata l’assenza di eventuali precedenti violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs.231/2007. Conclusioni. Tenuto conto delle risultanze del controllo ispettivo e valutati gli elementi sopra riportati, venivano ravvisati elementi legislativi (gravità, reiterazione, sistematicità, pluralità) idonei alla configurazione della fattispecie “qualificata”, ferma restando l’eventuale motivata riqualificazione da parte dell’Amministrazione irrogante. Memorie difensive entro trenta giorni. A seguito della contestazione, il dott. omissis inviava scritti difensivi (memorie antiriciclaggio). Per ciascuna delle posizioni oggetto di contestazione, la parte evidenziava, in sintesi, quanto segue: omissis Il dott. omissis, sulla scorta di quanto sopra descritto, tenuto conto delle evidenze documentali acquisite in sede di controllo ed alla luce del quadro normativo e regolamentare ampiamente illustrato nella memoria difensiva, eccepiva l’infondatezza delle contestazioni e chiedeva: -in via principale, l’annullamento del processo verbale di contestazione; -in via subordinata la riqualificazione delle condotte, secondo la meno grave fattispecie di cui all’art. 56, co. 1 del d.lgs.231/2007. Parere della Commissione. Visto il parere n. omissis del omissis, relativo alla seduta del omissis, della Commissione di cui all’art. 1 del DPR 14/05/2007, n. 114, previsto dall’art. 65, comma 2 del vigente decreto legislativo n. 231/2007. Considerazioni del Ministero. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli artt. 18 e seguenti del d.lgs.231/2007, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 90/2017, entrato in vigore il 4/7/2017, si attuano attraverso: a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità; b) l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità; c) l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Violazioni obblighi di adeguata verifica. Ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 231/2007, la violazione degli obblighi di adeguata verifica si riscontra quando i soggetti obbligati “omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale”. Il d.lgs. n. 90/2017. Prima dell’entrata in vigore della novella recata dal citato d.lgs.90/2017, l’art. 55, comma 1, del previgente d.lgs. 231/2007, depenalizzato per effetto dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8/2016, entrato in vigore il 6/2/2016, sanzionava, più specificamente, la violazione delle disposizioni “concernenti l’obbligo di identificazione”. La contestata violazione degli obblighi di adeguata verifica non appare sussistente. Preliminarmente, nel caso di specie si osserva: Dalla copiosa documentazione rinvenuta e trasmessa dagli stessi verbalizzanti in relazione a tutti i fascicoli oggetto di contestazione, emerge un contesto caratterizzato da un elevato grado di ottemperanza del professionista rispetto a tutte le prescrizioni di cui al d.lgs.231/2007.

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