Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara

Andrea Iaretti

Avvocato-Dottore commercialista. Antiriciclaggio. Eredità e successioni

Informazioni generali

Sono Andrea Iaretti, Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale, CTU, Giornalista Pubblicista. Mi occupo principalmente di consulenze e contenziosi a favore di imprese e lavoratori autonomi; in modo particolare quelli afferenti la normativa Antiriciclaggio: sanzioni Antiriciclaggio, memorie difensive al Mef, ricorsi. Inoltre, per privati, di: consulenze riguardanti Diritto di famiglia, Risarcimento danni, Diritto commerciale e societario, Diritto del lavoro. Scrivimi, ti comunicherò con estrema celerità, in ogni caso, se posso aiutarti e con quali possibili benefici-costi. Opero in tutta Italia.

Esperienza


Diritto agrario

In stretta collaborazione e condivisione con l'amico e collega Buroni Alessandro di Piacenza, anche lui avvocato e dottore commercialista, ci occupiamo di società agricole (in particolare impresa familiare e società semplice) - contratti (affitto e cessione di fondo rustico e d'azienda agricola, compravendita terreni e partecipazioni sociali, soccida) - prelazione agraria - IVA, imposta di registro, IMU - piccola proprietà contadina (PPC) - diritti reali - successione e passaggio generazionale - agro energie (fotovoltaico) - agroalimentare - vitivinicolo. E molto altro.


Antiriciclaggio

Conteziosi e ricorsi sia di carattere amministrativo che dinnanzi al tribunale civile, principalmente a favore di soggetti obbligati ad osservare le norme antiriciclaggio: commercialisti, consulenti del lavoro, notai, contabili, banche, per contestazioni circa violazioni relative al d.lgs. 231/2007; regole tecniche, linee guida, titolarità effettiva, segnalazione operazioni sospette. Rapporto tra norma sanzionatoria antiriciclaggio e L. 689/81. I ricorsi in tali materie hanno tempi stringenti, necessitano di molto studio relativamente al singolo caso per essere affrontati al meglio, essere tempestivi risulta perciò essenziale.


Eredità e successioni

Mi occupo di eredità e successioni risolvendo problemi relativi sia a patrimoni di piccole dimensioni che patrimoni di significativa importanza. Mi interesso di testamenti, relazioni con Notai e tecnici per dichiarazioni di successione, accordi stragiudiziali di divisione ereditaria, presunte lesioni di legittima, cause di divisione ereditaria. Nel corso della mia attività ho potuto verificare che questi argomenti hanno rilevanza notevole per tutte le persone, producendo conflitti riferiti al passato degli eredi. Occorre quindi pianificare attentamente le proprie ultime volontà. La vendita di un immobile presentata criticità.


Altre categorie

Diritto tributario, Fusioni e acquisizioni, Edilizia ed urbanistica, Diritto commerciale e societario, Contratti, Diritto del lavoro, Fallimento e proc. concorsuali, Risarcimento danni, Diritto immobiliare, Diritto di famiglia, Diritto assicurativo, Separazione, Investimenti.



Credenziali

Pubblicazione legale

Antiriciclaggio – Banca – Importanza del censimento corretto e del relativo utilizzo del conto corrente cliente. Sent. CdA 6156/2021.

Il blog dei professionisti

Il caso in disamina pone accento ancora una volta su quello che possa intendersi per periodo di decadenza per la notifica dell’infrazione. La Corte d’Appello di Roma, in una recente sentenza, ha fornito prima di tutto un importante motivo di riflessione per quanto attiene le modalità del censimento del cliente al quale viene aperto il conto corrente. L’operatore e la Banca in solido venivano sanzionati dal Ministero, con provvedimento poi confermato dal Giudice in primo grado all’esito di ricorso ai sensi art.6 d.lgs 150/2011. La violazione contestata era quella di non aver segnalato tempestivamente all'Unità di Informazione Finanziarla la, ritenuta, anomalia circa l’operatività su conto da parte di un cliente. L’accertamento era stato condotto dagli ispettori dell’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d’Italia. Nel corso dell’ispezione, veniva individuato un cliente censito dalla banca nella categoria “famiglie consumatrici”; inoltre, lo stesso cliente risultava delegato ad operare su altri conti presso la stessa filiale intestati a società di capitali. I profili di anomalia erano riscontrati relativamente all’operatività del conto personale, caratterizzati dall’utilizzo di denaro contante reputato eccessivo per un conto di tale categoria, inoltre sullo stesso venivano negoziati numerosi assegni. L’opposizione si è fondata, in prima istanza, sulla tardività dell’avvenuta contestazione da parte degli accertatori, ai sensi dell’art. 14 della legge 689/1981. La norma di carattere generale di cui art.14 L. 689/81, prevede, al comma 2, un'ipotesi di decadenza che è collegata, in caso di mancata contestazione immediata della trasgressione, alla mancata tempestiva attivazione (mediante notificazione all'interessato) da parte dell'Autorità amministrativa a cui, in forza di altre disposizioni di legge, sia attribuita la potestà sanzionatoria, decadenza che è funzionale ad accelerare l'esercizio di tale potestà, e non l'attività di accertamento da essa presupposta. Per tale motivo, si configura la decadenza solo quando siano trascorsi i novanta giorni dal momento in cui l’Autorità procedente abbia a disposizione tutte le informazioni necessarie per procedere alla contestazione; tale termine è, pertanto, soggetto alla valutazione discrezionale del Giudice e correlato alle informazioni delle quali egli dispone. Nel caso in esame, tale eccezione è stata ritenuta infondata sia dal Tribunale che, successivamente, dalla Corte d’Appello, in quanto il protrarsi del procedimento è stato reputato necessario al fine dell’adozione della contestazione. In altri termini, la legittimità della durata degli accertamenti va valutata in relazione al caso concreto e alla complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale (cinque anni) di prescrizione di cui all'art. 28 della legge 24/11/1981, n. 689. L'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire la piena consapevolezza della condotta. Per quanto attiene la seconda doglianza, la Corte conferma che le operazioni compiute sul conto corrente personale presentavano sicuramente degli indici di anomalia (caratterizzati soprattutto dall'utilizzo di denaro contante, eccessivo per un conto personale, nonché da un “vorticoso” giro di assegni tratti e versati, senza adeguata documentazione giustificativa), come previste dal così detto Decalogo della Banca d’Italia (recante una casistica esemplificativa), tali da generare l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, indipendentemente dal fatto che l’operazione sia con certezza di natura illecita, essendo necessario solo un giudizio di possibilità in merito alla provenienza delittuosa; questa non è solo quella relativa alla “creazione” di capitali illeciti, ma anche relativa a reati spesso meno evidenti come quelli di carattere fiscale.     Secondo la Corte, il Tribunale non ha tuttavia valorizzato i documenti prodotti degli appellanti in base ai quali il soggetto analizzato, da tempo conosciuto dall’intermediario, operava in settore industriale con consistente fatturato, quale socio unico e amministratore di società con consistente e documentato fatturato, non risultando neppure gravato da eventi pregiudizievoli. Le movimentazioni su conto personale, ben potevano riferirsi ad un’attività imprenditoriale piuttosto che personale, ma non apparivano sintomatiche di un’attività di usura né, in conseguenza, indice di riciclaggio.     La movimentazione di assegni, sostanzialmente in equilibrio tra accrediti ed addebiti, era altro indicatore di attività imprenditoriale e non personale, potendo la fattispecie riferirsi ad illeciti di carattere fiscale volti all’evasione e all’elusione di imposte, ma non finalizzate al reimpiego di proventi di attività delittuosa. Interessante il distinguo operato dalla Corte in questo frangente, tra quelle che possono ritenersi attività illecite perché sottendenti evasione o elusione fiscale, da quelle che debbono considerarsi invece operazioni di “riciclaggio”. In considerazione di quanto rilevato, la Corte accoglieva pertanto l’appello e annullava il provvedimento sanzionatorio impugnato.

Sentenza giudiziaria

Vinta causa per azione revocatoria donazione immobile

Sentenza del 19/06/2019 n. 1034/2019 - Tribunale ordinario di Vercelli

Con atto di citazione ritualmente notificato si conveniva in giudizio il debitore e la di lui madre, per chiedere che fosse dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la donazione realizzata tramite atto notarie tra le parti madre e figlio. Il credito era rappresentato da decreto ingiuntivo. Nel corso del procedimento, con il mio patrocinio, interveniva anche altro professionista con atto di intervento volontario, per porre analoga domanda in relazione a compensi per attività professionale svolta dall’intervenuto, per la difesa del convenuto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale. In esito alla causa, il Giudice stabiliva la fondatezza delle domande di parte attrice e di parte intervenuta. "Come noto, l’azione revocatoria prevista dall’art.2901 c.c. è uno strumento con funzione conservativa della garanzia patrimoniale del credito i cui presupposti sono: - l’esistenza di un valido rapporto di credito tra istante e disponente; - l’effettivo pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo alla garanzia patrimoniale del credito (eventus damni); - la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto di disposizione avrebbe arrecato alle ragioni del creditore ovvero, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell’atto stesso al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito (consilium fraudis); - in caso di atto a titolo oneroso, la consapevolezza anche da parte del terzo del pregiudizio che l’atto di disposizione avrebbe arrecato alle ragioni creditorie ovvero, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione del debitore (partecipatio fraudis). .... Quanto all’eventus damni, non si può dubitare che con la donazione in parola il convenuto abbia disposto di una non trascurabile parte del suo patrimonio, così rendendo più difficile la soddisfazione coattiva del credito (cfr. Cass. 11763/2006), circostanza che si reputa sufficiente ai fini della verifica del potenziale danno alle ragioni di credito, spettando poi al debitore convenuto, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. ordinanza n. 19207 del 19/07/2018), cosa non avvenuta nel caso di specie, essendo i convenuti rimasti contumaci ed avendo quindi scelto di non difendersi. Deve quindi pronunciarsi l’inefficacia della donazione impugnata.

Sentenza giudiziaria

Sent. VG Tribunale di Vercelli, necessaria per l'ISEE

Ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei figli nati fuori dal matrimonio

1. Cos’è l’ISEE L’ISEE, ovvero Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è uno strumento fondamentale nel panorama socio-economico italiano. Creato nel 2007, l’ISEE consente di valutare la situazione economica di un nucleo familiare e quindi di accedere a agevolazioni fiscali e sociali. Questo indicatore tiene conto non solo del reddito, ma anche del patrimonio e della composizione del nucleo famigliare, offrendo così una visione complessiva delle condizioni economiche. 2. Quando è utile avere l’ISEE L’ISEE è necessario per accedere a molti servizi pubblici e prestazioni sociali, come borse di studio, asilo nido, servizi socio-sanitari e agevolazioni sulle tasse universitarie. Inoltre, il possesso dell’ISEE è spesso richiesto per richiedere l’assegno sociale o per beneficiare di tariffe agevolate relative a servizi essenziali, come l’acqua e l’energia. Avere un ISEE aggiornato può facilitare l’accesso a supporti e risorse economiche utili. 3. ISEE per genitori non sposati e non conviventi Un aspetto rilevante riguarda la modulazione dell’ISEE in caso di genitori non sposati e non conviventi. In questo scenario, la normativa prevede che il genitore che presenta la domanda di ISEE debba dichiarare sia i redditi propri che quelli dell’altro genitore. Questo consente di ottenere un indicatore più accurato e, in alcuni rari casi, può portare a benefici economici maggiori. È importante, quindi, valutare attentamente quale strategia adottare per la presentazione della DSU. 4. Ricorso al Giudice per Isee. Nel caso di genitori non sposati e non conviventi spesso, tuttavia, risulta migliore la scelta di ricorrere al Giudice affinché questo emetta un provvedimento nel quale viene fissato un assegno di mantenimento a favore del genitore affidatario. Tale pratica consente di escludere il valore dell’Isee del genitore non affidatario da quello dell’altro, che in tal modo può accedere a prestazioni sociali con un trattamento di maggior favore. Tale pratica, nota in gergo legale con il mome di “regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio”, è fattibile anche se i genitori sono in accordo tra loro, con il patrocinio di un legale comune e viene trattata in genere in modo rapido e per mezzo di “note scritte” dal Tribunale competente per la residenza del minore. 5. Come richiedere l’ISEE La richiesta dell’ISEE può avvenire attraverso due modalità principali: – Patronati: Rivolgendosi a un patronato, si può ricevere assistenza nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), garantendo un processo più semplice e diretto. Gli operatori dei patronati sono abilitati a raccogliere le informazioni necessarie e a inviare la domanda all’INPS. – Sito INPS in autonomia: per chi desidera procedere autonomamente, è possibile effettuare la richiesta direttamente tramite il sito web dell’INPS. È necessario disporre di un’identità digitale (SPID o CIE) per accedere alla piattaforma. Una volta completata la DSU, il calcolo dell’ISEE sarà elaborato automaticamente. 6. La DSU La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è il documento cardine per la richiesta dell’ISEE. Essa contiene tutte le informazioni relative al nucleo familiare, comprese quelle sui redditi e sul patrimonio. È fondamentale compilare la DSU in modo preciso, in quanto eventuali errori possono compromettere l’esito della richiesta e l’accesso ai benefici desiderati. Dal gennaio 2024, l’INPS ha messo in atto importanti novità riguardanti la DSU, rendendo disponibile anche una versione precompilata. Utilizzando i propri dati identificativi, è possibile accedere facilmente a queste informazioni, semplificando ulteriormente il processo di richiesta. Conclusioni L’ISEE rappresenta uno strumento indispensabile per le famiglie italiane, facilitando l’accesso a servizi e agevolazioni. Conoscere le modalità di richiesta e l’importanza della DSU è essenziale per navigare al meglio le opportunità offerte dallo Stato. L’aggiornamento continuo della normativa e delle procedure mirano a semplificare la vita dei cittadini, promuovendo l’inclusione sociale e il supporto economico. Per ulteriori dettagli e per gestire le pratiche, è opportuno visitate il sito ufficiale dell’INPS o rivolgersi a un Patronato, oltre che ad un legale di fiducia.

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