Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara

Andrea Iaretti

Avvocato & Dottore commercialista. Antiriciclaggio. Successioni. Lavoro. Società.

Informazioni generali

Sono Andrea Iaretti, Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale, CTU, Giornalista Pubblicista. Mi occupo principalmente di consulenze e contenziosi a favore di imprese e lavoratori autonomi; in modo particolare quelli relativi alla normativa antiriciclaggio: sanzioni, memorie difensive Mef, ricorsi, consulenze. Inoltre: diritto commerciale, societario, acquisizioni, cessioni attività, lavoro, contratti. Per privati: danni, famiglia. Prediligo un approccio schietto non basato su formalità. Scrivimi, ti comunicherò con estrema celerità, in ogni caso, se posso aiutarti e con quali possibili benefici-costi. Opero in tutta Italia.

Esperienza


Diritto di famiglia

Prediligo trattare casi non conflittuali riguardanti lo scioglimento dei rapporti, ricorsi congiunti per la regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio, ex art. 473-bis.51 c.p.c., utili ai fini dell'ISEE. Mi occupo di consulenza e assistenza al fine di favorire il buon esito migliore dell'eventuale controversia successiva.


Eredità e successioni

Mi occupo di eredità e successioni risolvendo problemi relativi sia a patrimoni di piccole dimensioni che patrimoni di significativa importanza. Mi interesso di testamenti, relazioni con Notai e tecnici per dichiarazioni di successione, accordi stragiudiziali di divisione ereditaria, presunte lesioni di legittima, cause di divisione ereditaria. Nel corso della mia attività ho potuto verificare che questi argomenti hanno rilevanza notevole per tutte le persone, producendo conflitti riferiti al passato degli eredi. Occorre quindi pianificare attentamente le proprie ultime volontà. La vendita di un immobile presentata criticità.


Matrimonio

Buongiorno/Ciao! Sono un avvocato che si occupa di diritto di famiglia e mi piace accompagnare le persone in momenti significativi della loro vita. Molti si rivolgono al mio studio per avere un aiuto nell’affrontare questioni legate al matrimonio e alla convivenza, con o senza figli. Credo sia importante creare un ambiente accogliente dove poter discutere apertamente dei diritti e dei doveri, specialmente quando ci sono bambini coinvolti. Spesso, le persone cercano il mio supporto anche prima di prendere decisioni importanti, come la nascita di un figlio o l’avvio di una nuova convivenza, per essere informate e consapevoli.


Altre categorie

Antiriciclaggio, Diritto del lavoro, Diritto tributario, Fusioni e acquisizioni, Edilizia ed urbanistica, Diritto commerciale e societario, Licenziamento, Contratti, Fallimento e proc. concorsuali, Risarcimento danni, Diritto immobiliare, Diritto agrario, Mobbing, Separazione, Diritto assicurativo, Investimenti.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Antiriciclaggio - Money Transfer

Corte d'Appello di Roma

La CdA di Roma si è espressa a riguardo di un decreto sanzionatorio emesso dal Ministero a carico di un esercizio commerciale che svolgeva attività di money transfer. Il Tribunale si era pronunciato in precedenza con sentenza di condanna, ma con riduzione della sanzione applicata, alla quale il money transfer propose appello. Il Ministero, con appello incidentale, chiedeva di ristabilire la sanzione applicata in origine. La sanzione traeva origine dal fatto che il titolare dell'attività aveva acquisito denaro contante da clienti per valori superiori alla soglia di legge, senza il tramite degli intermediari abilitati. Tali somme erano state trasferite in Cina. Nei confronti dei soggetti cinesi indicati quali mittenti nelle rimesse di denaro, i militari della GdF affermavano di aver effettuato interrogazioni alle banche dati i cui esiti rivelavano che gli menzionati soggetti erano “inesistenti”, non identificabili o rintracciabili in luoghi notevolmente distanti dalla sede dell'esercizio commerciale ispezionato. Il titolare chiedeva, nelle memorie difensive, di essere sentito dal Ministero; a fondamento della propria opposizione, egli manifestava la propria assoluta buona fede sostenendo di aver sempre osservato, con diligenza, la normativa in materia di antiriciclaggio, identificando i soggetti richiedenti l'invio di denaro tramite la sua Agenzia, che erano quindi individui diversi l'uno dall'altro e non riconducibili, in virtù delle sue risultanze, a un unico ordinante, come invece sostenevano gli operanti. In sede di primo grado veniva richiesta la prova testimoniale degli agenti verbalizzanti, con particolare riguardo all'entità dei singoli versamenti effettuati, che furono dagli stessi operanti dichiarati essere stati sotto soglia di legge; inoltre, riguardo i documenti d'identità dei disponenti e i moduli da compilare per le operazioni, veniva confermato di averne accertate la presenza. L’appello principale conteneva quattro motivi, i primi due dei quali lamentavano il vizio della motivazione della sentenza di primo grado, che non avrebbe dato risposta ai rilievi del ricorso e fatto malgoverno del materiale istruttorio, ritenuto insufficiente per affermare la colpevolezza dell'opponente. Col terzo motivo, fu contestata la qualificazione giuridica dell'illecito operata dal Tribunale come se si trattasse di una responsabilità oggettiva; il quarto motivo, infine, assegnava alla riduzione della sanzione operata dal primo giudice il valore di indizio dell'insussistenza dell'illecito. La CdA rilevava che l'appello era fondato nella parte in cui lamentava la mancanza di una affidabile e riscontrabile prova della colpevolezza; il titolare aveva annotato gli estremi identificativi dei soggetti che a lui si rivolgevano per effettuare il trasferimento di denaro e non vi era prova della sua consapevolezza dell'eventuale falsità dei documenti annotati e dei dati dei clienti. Gli operanti non avevano fornito prova di chi sarebbero stati i presunti clienti muniti di documenti non di loro proprietà, non essendo sufficiente la mera indicazione nel PVC secondo cui dette indagini furono “molto approfondite”. Secondo la Corte non poteva quindi essere escluso che l'appellante avesse eseguito le disposizioni provenienti da più soggetti cinesi a lui presentatisi sotto falso nome e che agivano, a sua insaputa, nell'interesse di altri ai fini del trasferimento all'estero di denaro. Per la CdA trova, pertanto, applicazione l'art.6, comma 11, del D.lgs. 150/2011 secondo cui l’opposizione va accolta quando le prove della responsabilità dell'opponente risultino insufficienti. In conseguenza, la CdA accoglieva l'appello e le spese del doppio grado erano poste a carico del Ministero soccombente.

Caso legale seguito

Vari casi di redazione e consulenza nelle memorie antiriciclaggio al MEF per commercialisti

01/2022 - 04/2025

Verifiche assolvimento obblighi antiriciclaggio, l’esempio di un decreto emesso dal Ministero nei confronti di un dottore commercialista. Dichiarazioni del professionista. Inoltre, in data omissis, a specifica domanda dei militari operanti circa l’osservanza dei presidi antiriciclaggio, il professionista dichiarava: “In merito alla struttura organizzativa ci sono io e omissis . In merito all’espletamento delle disposizioni in materia di antiriciclaggio me ne occupo io personalmente ed intendo specificare che ho partecipato a corsi di aggiornamento indetti dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di omissis l’ultimo dei quali dal omissis in modalità “video corso” del quale vi fornisco attestato. Per ciò che riguarda l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, utilizzo dei modelli cartacei e la modulistica idoneamente adattata alle esigenze dello studio professionale. Conservo le informazioni utili ai fini della normativa antiriciclaggio nei fascicoli della clientela. Richieste dei militari. I verbalizzanti invitavano la parte ad esibire gli atti e la documentazione afferente all’attività istituzionale esercitata negli anni omissis e i fascicoli relativi ai clienti – selezionati a campione – dalla cui disamina emergeva quanto segue: omissis omissis. Esito della verifica documentale. Ad esito della verifica documentale, dalla quale emergeva che il professionista aveva provveduto ad eseguire la valutazione del rischio, l’identificazione del cliente nonché ad acquisire informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale, i verificatori asserivano che l’attività posta in essere dal professionista era completamente “inidonea e insufficiente a fornire prova obiettiva e tracciabile dell’adeguata verifica, in quanto carente dei dati minimi richiesti per l’identificazione completa dei titolari effettivi, limitatamente alle persone giuridiche”, non avendo il dott. omissis provveduto ad una corretta identificazione dei menzionati titolari effettivi ed a svolgere un controllo costante del rapporto per tutta la sua durata, attraverso la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività. Contestazioni dei verbalizzanti. L’Organo verbalizzante contestava, pertanto, al Dott. omissis la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ipotizzando l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007 (fattispecie grave), come di seguito indicato, alla data del omissis (accesso nello studio): Sanzioni antiriciclaggio Min: € 2.500 – Sanzioni antiriciclaggio Max: € 50.000. Determinazione della sanzione. Circa la sanzione, ai sensi dell’art. 65, comma 1 del d.lgs.231/2007 i verificatori demandavano al MEF, quale Amministrazione procedente, l’individuazione della disciplina applicabile al caso concreto, in ossequio al principio introdotto dall’art. 69, comma 1, del novellato d.lgs. n. 231/2007, laddove essa dovesse risultare più favorevole, o, ancora, della sanzione di cui all’art. 67, comma 2, laddove la violazione venisse riconosciuta di “minor gravità”. Condotta base e qualificata. Al fine di fornire elementi utili sia al riscontro dei parametri legislativi che caratterizzano la condotta nell’ipotesi “base” ovvero in quella “qualificata”, sia delle circostanze rilevanti ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 231/2007, gli agenti verificatori rappresentavano altresì quanto segue: Fattispecie grave, motivazioni. Le violazioni riscontrate, ascrivibili a una condotta caratterizzata da una scarsa attenzione del “soggetto obbligato” al rispetto dei presidi di cui al d.lgs.231/2007, sembravano potersi ritenere connotate da una particolare gravità; anche in considerazione del grado di intensità dell’elemento soggettivo dovuto alla mancata adozione, l’insufficiente vigilanza sul rispetto di prassi, procedure standardizzate e criteri operativi da ritenersi nella sua potestà organizzativa in ragione del ruolo rivestito e idonei a garantire un adeguato presidio della normativa antiriciclaggio. Inoltre, non era stata effettuata la doverosa rilevazione delle verifiche routinarie (monitoraggi periodici o “a soglia”) o di agevole realizzazione e non particolarmente onerose sul piano procedimentale (ad esempio mediante la consultazione di fonti aperte o di banche dati in uso) e che dovevano ritenersi, in base ad una ragionevole valutazione ex ante, efficaci ai fini dell’acquisizione di elementi utili per la valutazione da effettuarsi; in linea alle osservazioni testé descritte, non erano state osservate violazioni ripetute ovvero plurime. Le caratteristiche professionali esaminate integravano una violazione del carattere sistematico, in quanto il professionista non aveva adempiuto agli obblighi di identificazione dei titolari effettivi con riferimento ai clienti persone giuridiche. Il grado di responsabilità della persona fisica, in esito alle evidenze riscontrate nell’ambito dell’attività ispettiva e descritte in precedenza, era da ritenersi sicuramente elevato, attesa la mancata adozione di prassi, procedure standardizzate e/o criteri operativi in materia antiriciclaggio; Capacità finanziaria. Riguardo alla capacità finanziaria del professionista, dalle interrogazioni all’Anagrafe tributaria, risultavano: per gli anni omissis omissis Livello di collaborazione. Il livello di cooperazione con le autorità di cui all’ art. 21, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 231/2007, era da ritenersi insufficiente. Valutazione e mitigazione del rischio. Era stata riscontrata l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commisurata alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni del soggetto obbligato. In particolare, riguardo all’ “analisi e la valutazione” nonché alla relativa “documentazione” e “periodico aggiornamento” del citato rischio (art. 15 commi 2 e 4 d.lgs. 231/2007), il professionista, in relazione agli incarichi professionali monitorati in sede ispettiva, metteva a disposizione la “valutazione documentata”. Però, il professionista non aveva effettuato il controllo costante del rapporto con i clienti attraverso la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica. Assenza di eventuali precedenti violazioni. Era stata osservata l’assenza di eventuali precedenti violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs.231/2007. Conclusioni. Tenuto conto delle risultanze del controllo ispettivo e valutati gli elementi sopra riportati, venivano ravvisati elementi legislativi (gravità, reiterazione, sistematicità, pluralità) idonei alla configurazione della fattispecie “qualificata”, ferma restando l’eventuale motivata riqualificazione da parte dell’Amministrazione irrogante. Memorie difensive entro trenta giorni. A seguito della contestazione, il dott. omissis inviava scritti difensivi (memorie antiriciclaggio). Per ciascuna delle posizioni oggetto di contestazione, la parte evidenziava, in sintesi, quanto segue: omissis Il dott. omissis, sulla scorta di quanto sopra descritto, tenuto conto delle evidenze documentali acquisite in sede di controllo ed alla luce del quadro normativo e regolamentare ampiamente illustrato nella memoria difensiva, eccepiva l’infondatezza delle contestazioni e chiedeva: -in via principale, l’annullamento del processo verbale di contestazione; -in via subordinata la riqualificazione delle condotte, secondo la meno grave fattispecie di cui all’art. 56, co. 1 del d.lgs.231/2007. Parere della Commissione. Visto il parere n. omissis del omissis, relativo alla seduta del omissis, della Commissione di cui all’art. 1 del DPR 14/05/2007, n. 114, previsto dall’art. 65, comma 2 del vigente decreto legislativo n. 231/2007. Considerazioni del Ministero. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli artt. 18 e seguenti del d.lgs.231/2007, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 90/2017, entrato in vigore il 4/7/2017, si attuano attraverso: a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità; b) l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità; c) l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Violazioni obblighi di adeguata verifica. Ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 231/2007, la violazione degli obblighi di adeguata verifica si riscontra quando i soggetti obbligati “omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale”. Il d.lgs. n. 90/2017. Prima dell’entrata in vigore della novella recata dal citato d.lgs.90/2017, l’art. 55, comma 1, del previgente d.lgs. 231/2007, depenalizzato per effetto dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8/2016, entrato in vigore il 6/2/2016, sanzionava, più specificamente, la violazione delle disposizioni “concernenti l’obbligo di identificazione”. La contestata violazione degli obblighi di adeguata verifica non appare sussistente. Preliminarmente, nel caso di specie si osserva: Dalla copiosa documentazione rinvenuta e trasmessa dagli stessi verbalizzanti in relazione a tutti i fascicoli oggetto di contestazione, emerge un contesto caratterizzato da un elevato grado di ottemperanza del professionista rispetto a tutte le prescrizioni di cui al d.lgs.231/2007.

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Lo studio

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