Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara

Andrea Iaretti

Avvocato-Dottore commercialista. Antiriciclaggio. Eredità e successioni

Informazioni generali

Sono Andrea Iaretti, Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale, CTU, Giornalista Pubblicista. Mi occupo principalmente di consulenze e contenziosi a favore di imprese e lavoratori autonomi; in modo particolare quelli afferenti la normativa Antiriciclaggio: sanzioni Antiriciclaggio, memorie difensive al Mef, ricorsi. Inoltre, per privati, di: consulenze riguardanti Diritto di famiglia, Risarcimento danni, Diritto commerciale e societario, Diritto del lavoro. Scrivimi, ti comunicherò con estrema celerità, in ogni caso, se posso aiutarti e con quali possibili benefici-costi. Opero in tutta Italia.

Esperienza


Eredità e successioni

Mi occupo di eredità e successioni risolvendo problemi relativi sia a patrimoni di piccole dimensioni che patrimoni di significativa importanza. Mi interesso di testamenti, relazioni con Notai e tecnici per dichiarazioni di successione, accordi stragiudiziali di divisione ereditaria, presunte lesioni di legittima, cause di divisione ereditaria. Nel corso della mia attività ho potuto verificare che questi argomenti hanno rilevanza notevole per tutte le persone, producendo conflitti riferiti al passato degli eredi. Occorre quindi pianificare attentamente le proprie ultime volontà. La vendita di un immobile presentata criticità.


Antiriciclaggio

Conteziosi e ricorsi sia di carattere amministrativo che dinnanzi al tribunale civile, principalmente a favore di soggetti obbligati ad osservare le norme antiriciclaggio: commercialisti, consulenti del lavoro, notai, contabili, banche, per contestazioni circa violazioni relative al d.lgs. 231/2007; regole tecniche, linee guida, titolarità effettiva, segnalazione operazioni sospette. Rapporto tra norma sanzionatoria antiriciclaggio e L. 689/81. I ricorsi in tali materie hanno tempi stringenti, necessitano di molto studio relativamente al singolo caso per essere affrontati al meglio, essere tempestivi risulta perciò essenziale.


Fusioni e acquisizioni

Seguo il cliente in operazioni di ristrutturazione aziendale, dismissioni di rami d'azienda, cespiti immobiliari, nuove commesse, transazioni per acquisizioni di aziende e società; attività di redazione e negoziazione contratti di acquisto partecipazioni; negozio la cessione di aziende finalizzata al conseguimento della massima soddisfazione del cliente previo valutazione obiettiva del potenziale dell’attività da cedere. Valutazione, pianificazione ed esecuzione di soluzioni finalizzate alla gestione del passaggio generazionale, controllo e gestione dell’azienda, protezione e tutela del patrimonio immobiliare e finanziario.


Altre categorie

Fallimento e proc. concorsuali, Diritto commerciale e societario, Contratti, Diritto civile, Diritto del lavoro, Diritto assicurativo, Risarcimento danni, Diritto immobiliare, Diritto agrario, Diritto di famiglia, Diritto tributario.



Credenziali

Pubblicazione legale

Antiriciclaggio - Consulenti del lavoro - Adeguata verifica della clientela. Sent. Trib. 16095/2022.

Il blog dei professionisti

In una recente sentenza il Tribunale di Roma ha fornito un'interessante interpretazione di quando sia necessario effettuare l'adeguata verifica negli studi dei consulenti del lavoro. Lo studio era stato sanzionato ai sensi dell’art.56 del d.lgs. n.231/2007, per violazione circa l'omessa adeguata verifica della clientela cui forniva "consulenza" non meglio precisata in fattura. Il ricorrente eccepiva di non aver adempiuto al precetto di legge in quanto l'attività, nei fatti, era di mera redazione e trasmissione delle dichiarazioni in materia di amministrazione del personale, ovvero di trasmissione di buste paga e in ogni caso il cui valore era inferiore alla soglia prevista dalla legge per l'insorgere del relativo obbligo. L'opposizione veniva rigettata. Il Tribunale precisava che l’art. 17, primo comma, d.lgs. n.231 del 21.11.2007 prevede che “I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale: a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale; b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria: i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro, dunque anche questi ultimi sono destinatari della normativa sull’antiriciclaggio. È previsto dalla legge e notoriamente risaputo che gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell’attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12. Tuttavia l'opposizione non ha potuto trovare accoglimento in quanto gli operanti, analizzando le fatture emesse dallo studio (primo indicatore cui generalmente i militari fanno riferimento), ne rilevarono talune inerenti a compensi per "consulenza aziendale" attività, questa, la quale non può rientrare nelle funzioni indicate dall’art. 2, 1° comma, L.12/79. Secondo il Tribunale non rilevava l’importo delle operazioni, anche di modesto valore, ma la circostanza che trattavasi di consulenze e, dunque, di evidente rapporto continuativo con i singoli soggetti di volta in volta interessati, rispetto ai quali non era stata effettuata alcuna verifica ex art. 17 d.lgs. n. 231/07, né l’opponente avesse fornito documentazione scritta in tal senso, non essendo sufficiente la sola visura camerale. La prestazione di "consulenza" non meglio specificata in fattura obbliga, pertanto, anche i consulenti del lavoro ad effettuare l'adeguata verifica della clientela; a maggior ragione quando le prestazioni svolte da suddetti professionisti, come spesso accade, travalicano quelle previste dalla L.12/79 rientrando nelle attività cui sono generalmente deputati di commercialisti.

Pubblicazione legale

Antiriciclaggio - Notaio - corretta configurazione del fenomeno di riciclaggio. Sent. Trib. 16557/2020.

Il blog dei professionisti

In un'importante sentenza del novembre 2020, la n.16557, il Tribunale della capitale ha annullato il decreto sanzionato emesso dal Ministero a carico di un Notaio, cui era stata comminata una considerevole sanzione per presunta inadempienza degli obblighi di segnalazione operazioni sospette. La sentenza è di particolare interesse, per la chiarezza con la quale il Giudice si è espresso sui presupposti necessari per ritenere dovuta la segnalazione per operazioni sospette agli uffici competenti. L‘attività ispettiva del nucleo di polizia tributaria si era concentrata nell‘esame di cinque atti di compravendita immobiliare che avrebbero meritato segnalazione per operazioni sospette ai sensi dell'art.41 d.lgs. n. 231/2007, in quanto presentavano indicatori di anomalia di cui al D.M. Giustizia 16.4.2010; nello specifico, un “prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze". Inoltre, nel contratto preliminare destava sospetto la circostanza che promissaria acquirente fosse una società partecipata al 99% da un ente di diritto anglosassone. Per tale presunta violazione il ministero irrogo' la sanzione massima prevista dall'art.58 c.2 d.lgs. n. 231/2007. Il notaio tentò di giustificare la mancata segnalazione sulla base che tali rogiti gli erano apparsi come dei meri atti di trasferimento interni alla stessa famiglia. Il notaio si difese inoltre dichiarando di aver effettuato tutte le opportune verifiche senza rinvenire segni di anomalia. Il Ministero, nell'ingiunzione, rispondeva che in presenza di elementi di anomalìa perfettamente rispondenti agli indicatori posti a presidio della normativa antiriciclaggio, l’omissione della segnalazione non poteva trovare giustificazione nel fatto che quelle operazioni "apparissero" al notaio come mere stipule di trasferimento interne alla stessa famiglia. Il consistente impianto accusatorio, infine, secondo il Ministero escludeva che fosse possibile accogliersi la richiesta di annullamento del decreto sanzionatorio per insufficienza di prove sulla responsabilità dell’opponente. Inoltre, la reiterazione, la sistematicità e la gravità dell’omissione contestata impediva la riduzione della sanzione inflitta, estremamente punitiva. Secondo il Tribunale, prima ancora di individuare ed analizzare quegli indici, occorreva accertarsi se le operazioni a cui erano riferibili costituivano o meno atti di riciclaggio ai sensi dell'art.2 d.lgs.231/2007. A riguardo, il presupposto dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette è che l’operazione da segnalare possa costituire un atto di riciclaggio, che l’art.2 d.lgs. n. 231/2007 individua nelle seguenti azioni, se intenzionalmente commesse: “a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione”. Il Tribunale, ancora una volta, pone pertanto l'attenzione sulla fattispecie del reato di riciclaggio, previsto precisamente dalla legge. L'operazione può sottendere atto di riciclaggio e va perciò segnalata ove se ne ravvisi il sospetto, in quanto sia stata preceduta da un’attività criminosa, dunque di rilevanza penale, dalla quale sia conseguita la disponibilità del bene o del diritto cui l’operazione è riferita. Ne consegue, a contrario, che ove l’operazione non si connoti per un’illiceità penale presupposta, ma presenti aspetti rilevantie esclusivamente sul piano della validità o efficacia civile non sorge alcun obbligo di segnalazione per il semplice fatto che non c’è alcun (sospetto) atto di riciclaggio da contrastare. Secondo il Tribunale, il Ministero (o meglio, la GdF) non aveva svolto questa analisi preventiva o non aveva precisato ove stesse il fenomeno di riciclaggio, ma aveva riposto la propria convinzione solo sul fatto che le operazioni “configuravano... un’interposizione fittizia di persona, e cioè una tipica simulazione relativa”, poste in essere da un socio occulto, il cui intento era quello “di sottrarre … i propri beni all’azione dei creditori (ivi compreso l’Erario) in vista anche di imminenti procedure concorsuali …” I beni oggetto degli atti non avevano provenienza criminosa, ma ricevettero, semmai, una tale destinazione. Per il Tribunale, pertanto, l‘obbligo di segnalazione per le operazioni in esame non sussisteva, per cui il notaio non commise alcuna infrazione alla normativa antiriciclaggio e la sanzione irrogata era del tutto priva di fondamento e doveva pertanto essere annullata.

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Lo studio

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