Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara

Andrea Iaretti

Avvocato-Dottore commercialista. Antiriciclaggio. Eredità e successioni

Informazioni generali

Sono Andrea Iaretti, Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale, CTU, Giornalista Pubblicista. Mi occupo principalmente di consulenze e contenziosi a favore di imprese e lavoratori autonomi; in modo particolare quelli afferenti la normativa Antiriciclaggio: sanzioni Antiriciclaggio, memorie difensive al Mef, ricorsi. Inoltre, per privati, di: consulenze riguardanti Diritto di famiglia, Risarcimento danni, Diritto commerciale e societario, Diritto del lavoro. Scrivimi, ti comunicherò con estrema celerità, in ogni caso, se posso aiutarti e con quali possibili benefici-costi. Opero in tutta Italia.

Esperienza


Diritto immobiliare

Consulenze di ogni genere per risolvere problemi inerenti a immobili sia di piccole dimensioni che di significativa importanza. Mi interesso di relazioni con Notai e tecnici per successioni, agenzie immobiliari per vendite e affitti, presunte lesioni di legittima, divisione ereditaria. Nel corso della mia attività ho potuto verificare che tali tematiche hanno notevole importanza per molte persone, producendo conflitti tra venditori e acquirenti, per presunte irregolarità emerse successivamente alla vendita. Nel settore immobiliare è bene agire sempre con estrema cautela. La vendita di un immobile presentata criticità.


Antiriciclaggio

Conteziosi e ricorsi sia di carattere amministrativo che dinnanzi al tribunale civile, principalmente a favore di soggetti obbligati ad osservare le norme antiriciclaggio: commercialisti, consulenti del lavoro, notai, contabili, banche, per contestazioni circa violazioni relative al d.lgs. 231/2007; regole tecniche, linee guida, titolarità effettiva, segnalazione operazioni sospette. Rapporto tra norma sanzionatoria antiriciclaggio e L. 689/81. I ricorsi in tali materie hanno tempi stringenti, necessitano di molto studio relativamente al singolo caso per essere affrontati al meglio, essere tempestivi risulta perciò essenziale.


Eredità e successioni

Mi occupo di eredità e successioni risolvendo problemi relativi sia a patrimoni di piccole dimensioni che patrimoni di significativa importanza. Mi interesso di testamenti, relazioni con Notai e tecnici per dichiarazioni di successione, accordi stragiudiziali di divisione ereditaria, presunte lesioni di legittima, cause di divisione ereditaria. Nel corso della mia attività ho potuto verificare che questi argomenti hanno rilevanza notevole per tutte le persone, producendo conflitti riferiti al passato degli eredi. Occorre quindi pianificare attentamente le proprie ultime volontà. La vendita di un immobile presentata criticità.


Altre categorie

Fusioni e acquisizioni, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto commerciale e societario, Contratti, Diritto civile, Diritto del lavoro, Diritto assicurativo, Risarcimento danni, Diritto agrario, Diritto tributario, Diritto di famiglia.



Credenziali

Caso legale seguito

Vari casi di redazione e consulenza nelle memorie antiriciclaggio al MEF per commercialisti

01/2022 - 04/2025

Verifiche assolvimento obblighi antiriciclaggio, l’esempio di un decreto emesso dal Ministero nei confronti di un dottore commercialista. Dichiarazioni del professionista. Inoltre, in data omissis, a specifica domanda dei militari operanti circa l’osservanza dei presidi antiriciclaggio, il professionista dichiarava: “In merito alla struttura organizzativa ci sono io e omissis . In merito all’espletamento delle disposizioni in materia di antiriciclaggio me ne occupo io personalmente ed intendo specificare che ho partecipato a corsi di aggiornamento indetti dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di omissis l’ultimo dei quali dal omissis in modalità “video corso” del quale vi fornisco attestato. Per ciò che riguarda l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, utilizzo dei modelli cartacei e la modulistica idoneamente adattata alle esigenze dello studio professionale. Conservo le informazioni utili ai fini della normativa antiriciclaggio nei fascicoli della clientela. Richieste dei militari. I verbalizzanti invitavano la parte ad esibire gli atti e la documentazione afferente all’attività istituzionale esercitata negli anni omissis e i fascicoli relativi ai clienti – selezionati a campione – dalla cui disamina emergeva quanto segue: omissis omissis. Esito della verifica documentale. Ad esito della verifica documentale, dalla quale emergeva che il professionista aveva provveduto ad eseguire la valutazione del rischio, l’identificazione del cliente nonché ad acquisire informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale, i verificatori asserivano che l’attività posta in essere dal professionista era completamente “inidonea e insufficiente a fornire prova obiettiva e tracciabile dell’adeguata verifica, in quanto carente dei dati minimi richiesti per l’identificazione completa dei titolari effettivi, limitatamente alle persone giuridiche”, non avendo il dott. omissis provveduto ad una corretta identificazione dei menzionati titolari effettivi ed a svolgere un controllo costante del rapporto per tutta la sua durata, attraverso la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività. Contestazioni dei verbalizzanti. L’Organo verbalizzante contestava, pertanto, al Dott. omissis la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ipotizzando l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007 (fattispecie grave), come di seguito indicato, alla data del omissis (accesso nello studio): Sanzioni antiriciclaggio Min: € 2.500 – Sanzioni antiriciclaggio Max: € 50.000. Determinazione della sanzione. Circa la sanzione, ai sensi dell’art. 65, comma 1 del d.lgs.231/2007 i verificatori demandavano al MEF, quale Amministrazione procedente, l’individuazione della disciplina applicabile al caso concreto, in ossequio al principio introdotto dall’art. 69, comma 1, del novellato d.lgs. n. 231/2007, laddove essa dovesse risultare più favorevole, o, ancora, della sanzione di cui all’art. 67, comma 2, laddove la violazione venisse riconosciuta di “minor gravità”. Condotta base e qualificata. Al fine di fornire elementi utili sia al riscontro dei parametri legislativi che caratterizzano la condotta nell’ipotesi “base” ovvero in quella “qualificata”, sia delle circostanze rilevanti ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 231/2007, gli agenti verificatori rappresentavano altresì quanto segue: Fattispecie grave, motivazioni. Le violazioni riscontrate, ascrivibili a una condotta caratterizzata da una scarsa attenzione del “soggetto obbligato” al rispetto dei presidi di cui al d.lgs.231/2007, sembravano potersi ritenere connotate da una particolare gravità; anche in considerazione del grado di intensità dell’elemento soggettivo dovuto alla mancata adozione, l’insufficiente vigilanza sul rispetto di prassi, procedure standardizzate e criteri operativi da ritenersi nella sua potestà organizzativa in ragione del ruolo rivestito e idonei a garantire un adeguato presidio della normativa antiriciclaggio. Inoltre, non era stata effettuata la doverosa rilevazione delle verifiche routinarie (monitoraggi periodici o “a soglia”) o di agevole realizzazione e non particolarmente onerose sul piano procedimentale (ad esempio mediante la consultazione di fonti aperte o di banche dati in uso) e che dovevano ritenersi, in base ad una ragionevole valutazione ex ante, efficaci ai fini dell’acquisizione di elementi utili per la valutazione da effettuarsi; in linea alle osservazioni testé descritte, non erano state osservate violazioni ripetute ovvero plurime. Le caratteristiche professionali esaminate integravano una violazione del carattere sistematico, in quanto il professionista non aveva adempiuto agli obblighi di identificazione dei titolari effettivi con riferimento ai clienti persone giuridiche. Il grado di responsabilità della persona fisica, in esito alle evidenze riscontrate nell’ambito dell’attività ispettiva e descritte in precedenza, era da ritenersi sicuramente elevato, attesa la mancata adozione di prassi, procedure standardizzate e/o criteri operativi in materia antiriciclaggio; Capacità finanziaria. Riguardo alla capacità finanziaria del professionista, dalle interrogazioni all’Anagrafe tributaria, risultavano: per gli anni omissis omissis Livello di collaborazione. Il livello di cooperazione con le autorità di cui all’ art. 21, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 231/2007, era da ritenersi insufficiente. Valutazione e mitigazione del rischio. Era stata riscontrata l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commisurata alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni del soggetto obbligato. In particolare, riguardo all’ “analisi e la valutazione” nonché alla relativa “documentazione” e “periodico aggiornamento” del citato rischio (art. 15 commi 2 e 4 d.lgs. 231/2007), il professionista, in relazione agli incarichi professionali monitorati in sede ispettiva, metteva a disposizione la “valutazione documentata”. Però, il professionista non aveva effettuato il controllo costante del rapporto con i clienti attraverso la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica. Assenza di eventuali precedenti violazioni. Era stata osservata l’assenza di eventuali precedenti violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs.231/2007. Conclusioni. Tenuto conto delle risultanze del controllo ispettivo e valutati gli elementi sopra riportati, venivano ravvisati elementi legislativi (gravità, reiterazione, sistematicità, pluralità) idonei alla configurazione della fattispecie “qualificata”, ferma restando l’eventuale motivata riqualificazione da parte dell’Amministrazione irrogante. Memorie difensive entro trenta giorni. A seguito della contestazione, il dott. omissis inviava scritti difensivi (memorie antiriciclaggio). Per ciascuna delle posizioni oggetto di contestazione, la parte evidenziava, in sintesi, quanto segue: omissis Il dott. omissis, sulla scorta di quanto sopra descritto, tenuto conto delle evidenze documentali acquisite in sede di controllo ed alla luce del quadro normativo e regolamentare ampiamente illustrato nella memoria difensiva, eccepiva l’infondatezza delle contestazioni e chiedeva: -in via principale, l’annullamento del processo verbale di contestazione; -in via subordinata la riqualificazione delle condotte, secondo la meno grave fattispecie di cui all’art. 56, co. 1 del d.lgs.231/2007. Parere della Commissione. Visto il parere n. omissis del omissis, relativo alla seduta del omissis, della Commissione di cui all’art. 1 del DPR 14/05/2007, n. 114, previsto dall’art. 65, comma 2 del vigente decreto legislativo n. 231/2007. Considerazioni del Ministero. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli artt. 18 e seguenti del d.lgs.231/2007, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 90/2017, entrato in vigore il 4/7/2017, si attuano attraverso: a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità; b) l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità; c) l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Violazioni obblighi di adeguata verifica. Ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 231/2007, la violazione degli obblighi di adeguata verifica si riscontra quando i soggetti obbligati “omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale”. Il d.lgs. n. 90/2017. Prima dell’entrata in vigore della novella recata dal citato d.lgs.90/2017, l’art. 55, comma 1, del previgente d.lgs. 231/2007, depenalizzato per effetto dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8/2016, entrato in vigore il 6/2/2016, sanzionava, più specificamente, la violazione delle disposizioni “concernenti l’obbligo di identificazione”. La contestata violazione degli obblighi di adeguata verifica non appare sussistente. Preliminarmente, nel caso di specie si osserva: Dalla copiosa documentazione rinvenuta e trasmessa dagli stessi verbalizzanti in relazione a tutti i fascicoli oggetto di contestazione, emerge un contesto caratterizzato da un elevato grado di ottemperanza del professionista rispetto a tutte le prescrizioni di cui al d.lgs.231/2007. Questo anche in ordine a

Intervista pubblica

Acquisto di oro: obblighi e adempimenti, eredità e successioni, antiriciclaggio

Il blog dei professionisti - 4/2025

L’acquisto di oro, sia sotto forma di gioielli che di lingotti o monete, rappresenta una forma di investimento sempre più apprezzata da privati e imprese. Investire in oro fisico può essere un’opzione interessante per diversificare il proprio portafoglio e proteggere il capitale, come sostenuto dagli operatori del settore. Nel mio intervento, alcuni aspetti da considerare a riguardo dei principali adempimenti fiscali e alle normative italiane: investimento, eredità e successioni, antiriciclaggio.

Intervista pubblica

Antiriciclaggio - Dottore commercialista e S.O.S. Sent. Trib. 10339/2018

Il blog dei professionisti - 3/2025

Nella sentenza n.10339 emessa dal Tribunale di Roma nel 2018 il caso, riguardante un dottore commercialista, ha messo in evidenza importanti aspetti relativi all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette nell’ambito della normativa antiriciclaggio. L’ispezione La vicenda aveva preso avvio da un’ispezione per la verifica del corretto adempimento degli obblighi, a carico dei commercialisti, previsti dal d.lgs.231/2007. Il motivo dell’ispezione nei confronti del professionista, chiaro, in questa occasione, a differenza di molti altri casi nei quali le verifiche sono intraprese per “iniziativa” dell’ufficio preposto (anche se l’esperienza suggerisce che i controlli “casuali”, in questo ambito, sono pressoché inesistenti) era stato dichiarato e da attribuirsi al seguito di un controllo fiscale su una società di capitali, attiva nel settore del recupero metalli, della quale il commercialista risultava depositario delle scritture contabili.L’oggetto della vicenda si è concentrato sulla contestazione, e seguente sanzione antiriciclaggio, effettuata dalla Guardia di Finanza, circa la mancata segnalazione di operazioni sospette. La fattispecie Nella fattispecie, infatti, i pagamenti eseguiti per contanti dalla società per l’acquisto dei metalli da soggetti privati, per quanto modesti se considerati singolarmente, raggiungevano nel complesso importi considerevoli. Per tale motivo, la mancanza della segnalazione ha sollevato interrogativi sulla responsabilità del professionista. La difesa del commercialista A sua difesa il commercialista ha eccepito, come prima questione, la decorrenza del termine per la contestazione, affermando che tra la conclusione delle indagini (precisiamo, indagini a carico della società cliente dalla quale era iniziata la vicenda) e la notifica dell’illecito al professionista, erano trascorsi oltre novanta giorni. I chiarimenti del Tribunale Il Tribunale ha chiarito che l’accertamento relativo alla società cliente e quello nei confronti del commercialista non potevano essere considerati equivalenti temporalmente, mettendo in evidenza la specificità della verifica nei suoi confronti effettuata, in seguito, dal Nucleo speciale di Polizia valutaria. Il secondo motivo di ricorso, concernente l’infondatezza della pretesa sanzionatoria, è stato egualmente respinto. Il Tribunale ha ribadito l’obbligo di ogni professionista di effettuare valutazioni “critiche” sulle operazioni dei propri clienti, indipendentemente dalla tipologia di clientela e dalla loro consolidata presunta affidabilità. L’obbligo di segnalazione L’obbligo di segnalazione, applicabile anche in assenza di un reato di riciclaggio accertato, implica un’analisi suscettibile di considerare eventuali sospetti, persino quelli meno evidenti. La difesa del professionista sosteneva, inoltre, che le transazioni eseguite fossero di origine bancaria, pertanto tracciabili; ciò nonostante, il Giudice ha sottolineato come tali movimentazioni in contanti avessero avuto luogo dopo l’uscita del denaro dal circuito bancario, rendendo pertanto il professionista responsabile della mancata segnalazione delle operazioni sospette. Commercialista tenutario scritture contabili Il Tribunale ha dunque ribadito che, essendo il commercialista il tenutario delle scritture contabili presso l’Agenzia delle Entrate, egli avesse l’obbligo di vigilare su tutte le movimentazioni del cliente. Analizzando il merito della sanzione, il Tribunale ha evidenziato l’enorme valore delle transazioni in contante e l’evidente responsabilità in base alla normativa introdotta dal d.lgs. 231/2007, il quale impone agli intermediari di segnalare operazioni che destino sospetto. Obbligo di segnalazione Risulta chiaro che l’obbligo di segnalazione non può essere trascurato da alcun professionista iscritto negli albi di riferimento, inclusi ragionieri e dottori commercialisti, che devono osservare, altresì, quanto previsto delle regole tecniche varate dai rispettivi organismi di autoregolamentazione. In tal modo, il professionista deve essere in grado di discernere indizi di anomalia anche senza disporre di specifiche competenze investigative. Le autofatture Per il Tribunale, particolarmente allarmante avrebbe dovuto essere la questione delle “autofatture” emesse dalla società, le quali risultavano regolate in modo irregolare; non indicavano elementi identificativi dei cedenti né le modalità di pagamento. Questa prassi, insieme all’uso di contanti per ingenti somme prelevate da vari conti correnti, ha rappresentato un evidente indice di rischio e ha reso ineccepibile la necessità di segnalarne la sospettabilità. Conclusione In conclusione, il Tribunale ha rilevato non solo l’esistenza di indizi oggettivi di illecito ma anche la gravità dell’elemento soggettivo, evidenziando la sistematica complicità del professionista nel favorire un modus operandi elevato al rango di consuetudine. Tali circostanze hanno legittimato la decisione di mantenere la sanzione antiriciclaggio in capo al dottore commercialista, confermando l’importanza della vigilanza e della responsabilità nella professione contabile e fiscale.

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