Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara

Andrea Iaretti

Avvocato & Dottore commercialista. Antiriciclaggio. Successioni. Lavoro. Società.

Informazioni generali

Sono Andrea Iaretti, Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale, CTU, Giornalista Pubblicista. Mi occupo principalmente di consulenze e contenziosi a favore di imprese e lavoratori autonomi; in modo particolare quelli relativi alla normativa antiriciclaggio: sanzioni, memorie difensive Mef, ricorsi, consulenze. Inoltre: diritto commerciale, societario, acquisizioni, cessioni attività, lavoro, contratti. Per privati: danni, famiglia. Prediligo un approccio schietto non basato su formalità. Scrivimi, ti comunicherò con estrema celerità, in ogni caso, se posso aiutarti e con quali possibili benefici-costi. Opero in tutta Italia.

Esperienza


Diritto del lavoro

Contestazioni, demansionamenti, ingiustizie subite dal lavoratore (in modo particolare ambito sanitario e pubblico). Difesa giudiziale nel contenzioso relativo a sanzioni irrogate a datori di lavoro da enti previdenziali. Problemi concernenti il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (durc), e DURC di congruità. Conteggi delle differenze retributive lavoratori dipendenti. Fenomeno delle false partite iva, ossia del lavoro dipendente mascherato da lavoro autonomo; recupero delle relative spettanze, in caso di rapporti di lavori non genuini.


Licenziamento

Grazie alla mia esperienza trentennale, maturata anche come dottore commercialista che si occupa di adempimenti del personale, sono in grado di redigere risposte efficaci a lettere di licenziamento e gestire impugnazioni per garantire che i diritti dei miei clienti siano sempre tutelati. Inoltre, mi occupo di procedimenti disciplinari, assicurandomi che vengano seguite tutte le normative vigenti e che ogni decisione sia ben motivata. Garantisco la risposta entro cinque giorni alla contestazione del datore di lavoro.


Antiriciclaggio

Conteziosi e ricorsi sia di carattere amministrativo che dinnanzi al tribunale civile, principalmente a favore di soggetti obbligati ad osservare le norme antiriciclaggio: commercialisti, consulenti del lavoro, notai, contabili, banche, per contestazioni circa violazioni relative al d.lgs. 231/2007; regole tecniche, linee guida, titolarità effettiva, segnalazione operazioni sospette. Rapporto tra norma sanzionatoria antiriciclaggio e L. 689/81. I ricorsi in tali materie hanno tempi stringenti, necessitano di molto studio relativamente al singolo caso per essere affrontati al meglio, essere tempestivi risulta perciò essenziale.


Altre categorie

Eredità e successioni, Diritto tributario, Fusioni e acquisizioni, Edilizia ed urbanistica, Diritto commerciale e societario, Contratti, Fallimento e proc. concorsuali, Risarcimento danni, Diritto immobiliare, Diritto di famiglia, Diritto agrario, Matrimonio, Diritto assicurativo, Separazione, Investimenti.



Credenziali

Esperienza di lavoro

DIRETTORE - Responsabile Antiriciclaggio - Consulente legale - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - Rete imprese Italia.

Dal 1/2006 al 1/2015

Associazione nazionale di categoria aderente al C.N.E.L. Attività a supporto degli imprenditori, assistenza nei rapporti di lavoro: Responsabile adempimenti antiriciclaggio. Dottore commercialista titolare di studio commerciale • Svolgimento di tutte le attività tipiche della professione: tenuta scritture contabili, bilanci, dichiarazioni fiscali, pratiche amministrative, incarichi giudiziali, consulenza del lavoro; • Assistenza e consulenza per tutte le problematiche inerenti settore imprenditoriale: richiesta necessarie licenze ed autorizzazioni amministrative, sportello unico attività produttive, inquadramento giuridico e forme societarie, variazioni, cessazioni; • Attività di gestione del personale dipendente. Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio e a quello dei Periti del Tribunale di Vercelli; Iscritto all’albo degli amministratori giudiziari, sezioni esperti in gestione aziendale; Iscritto al Registro dei Revisori legali. Svolgimento della professione di Avvocato. • Memorie, ricorsi e consulenza in materia antiriciclaggio D.lgs. 231/2007. • Ricorsi avverso INPS e Ispettorato del lavoro per verbali e sanzioni comminate alle imprese. • Edilizia urbanistica: consulenza e assistenza relativa al rilascio “Durc” e “Durc di congruità” .

Sentenza giudiziaria

Antiriciclaggio e consulenti del lavoro

SENTENZA Tribunale di Roma

Consulenti del Lavoro e Antiriciclaggio. La recente pronuncia del Tribunale di Roma del 2022 offre importanti chiarimenti sui confini applicativi della normativa antiriciclaggio nei confronti dei consulenti del lavoro, delineando con precisione quali attività siano soggette agli obblighi di adeguata verifica della clientela e quali invece ne siano esenti. Il Quadro Normativo di Riferimento. La disciplina antiriciclaggio trova il suo fondamento nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha recepito nell'ordinamento italiano le direttive europee in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. L'articolo 3, comma 4, del decreto include espressamente tra i soggetti obbligati "i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro", stabilendo così che anche i consulenti del lavoro rientrano nella categoria dei professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Il cuore della disciplina è rappresentato dall'articolo 17 del decreto legislativo 231/2007, che stabilisce quando i soggetti obbligati devono procedere all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo. Tale obbligo sussiste in due circostanze principali: in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale, e in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale che comporti la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro. La giurisprudenza più recente ha chiarito che l'obbligo di adeguata verifica non si limita alla mera identificazione del cliente, ma richiede una valutazione complessiva del rischio. Come evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 18547/2024, "la mancata compilazione del modulo antiriciclaggio di identificazione ed adeguata verifica non ha consentito una adeguata profilazione del cliente e ha impedito una valutazione del rischio specifico, impedendo allo stesso modo di adottare le misure adeguate per ciascun cliente". Le esenzioni per i consulenti del lavoro. Il legislatore ha tuttavia previsto specifiche esenzioni per determinate attività professionali. L'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 231/2007 stabilisce che "gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12". La legge n. 12/1979 definisce l'ambito di attività dei consulenti del lavoro, stabilendo che essi "svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente". La distinzione operata dal Tribunale di Roma La sentenza in esame affronta proprio la questione della delimitazione tra attività esenti e attività soggette agli obblighi antiriciclaggio. Il consulente del lavoro aveva eccepito di aver svolto una mera attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni in materia di amministrazione del personale, sostenendo che si trattasse di operazioni inferiori alla soglia di 15.000 euro e di aver comunque effettuato la verifica. Il Tribunale ha respinto tale eccezione, evidenziando che il decreto sanzionatorio indicava, in riferimento alle numerose operazioni contestate, fatture o compensi per "consulenza aziendale". Tale consulenza, secondo il giudice, "non può rientrare nelle attività indicate dall'art. 2, 1° comma, legge n. 12/1979 di mera redazione e trasmissione delle dichiarazioni in materia di amministrazione del personale, ovvero di trasmissione di buste paga". L'Irrilevanza dell'Importo delle operazioni. Un aspetto particolarmente significativo della pronuncia riguarda la valutazione dell'importo delle operazioni. Il Tribunale ha chiarito che "non rileva l'importo delle operazioni, di modesto valore ed inferiori a 15.000,00 euro, ma la circostanza che trattasi di consulenze e, dunque, di evidente rapporto continuativo con i singoli soggetti di volta in volta interessati". Questa precisazione è fondamentale perché stabilisce che l'obbligo di verifica sussiste per i rapporti continuativi indipendentemente dall'importo delle singole operazioni, purché si tratti di attività che non rientrano nelle esenzioni previste dalla legge. Le sanzioni e la loro determinazione. La violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela è sanzionata dall'articolo 56 del decreto legislativo 231/2007. Il comma 2 prevede che "fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro". Nel caso in esame, il Tribunale ha operato una significativa riduzione della sanzione originariamente irrogata di 10.000 euro, riducendola a 4.000 euro. Tale rideterminazione è stata motivata dalla "scarsa portata offensiva dell'illecito contestato", dal "modestissimo valore delle operazioni" e dall'assenza di precedenti violazioni. La riduzione è stata operata ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del decreto legislativo 150/2011, che consente al giudice dell'opposizione di "annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta". I poteri del Giudice nell'opposizione a sanzione amministrativa. La sentenza richiama un importante principio giurisprudenziale consolidato, secondo cui "tra le questioni rilevabili d'ufficio da parte del giudice dell'opposizione a sanzione amministrativa rientra anche quella afferente all'entità della sanzione". Tale principio, affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 20935/2009, consente al giudice di valutare la proporzionalità della sanzione anche quando non specificamente eccepita dalla parte. Criteri di determinazione della sanzione. La giurisprudenza più recente ha sviluppato criteri sempre più raffinati per la determinazione delle sanzioni in materia antiriciclaggio. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 2443/2025, ha stabilito che nella determinazione della sanzione il giudice deve valutare "la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche". Implicazioni pratiche per i Consulenti del Lavoro. La pronuncia del Tribunale di Roma offre importanti indicazioni operative per i consulenti del lavoro. In primo luogo, è necessario distinguere chiaramente tra: Attività esenti: mera redazione e trasmissione di dichiarazioni fiscali e adempimenti in materia di amministrazione del personale, come definiti dalla legge 12/1979. Attività soggette: consulenza aziendale e tutte le prestazioni che non rientrano strettamente negli adempimenti amministrativi del personale. Per le attività soggette agli obblighi antiriciclaggio, i consulenti del lavoro devono implementare procedure di adeguata verifica della clientela che includano l'identificazione del cliente e del titolare effettivo, l'acquisizione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto, e il monitoraggio costante delle operazioni. L'Evoluzione della Giurisprudenza. L'orientamento giurisprudenziale si sta consolidando verso un'interpretazione rigorosa degli obblighi antiriciclaggio. La recente sentenza del Tribunale di Roma n. 14466/2024 ha chiarito che "l'obbligo di adeguata verifica della clientela costituisce uno dei cardini del sistema di prevenzione antiriciclaggio" e che le esenzioni devono essere interpretate restrittivamente. Prospettive Future. La normativa antiriciclaggio è in continua evoluzione, con modifiche legislative che tendono ad ampliare gli obblighi dei soggetti destinatari. I consulenti del lavoro devono quindi mantenere un costante aggiornamento professionale e implementare sistemi di compliance sempre più sofisticati. La sentenza del Tribunale di Roma rappresenta un importante precedente che contribuisce a definire i confini applicativi della normativa, offrendo maggiore certezza giuridica agli operatori del settore. Tuttavia, la complessità della materia richiede un approccio prudenziale che privilegi la sostanza sulla forma, valutando caso per caso la natura effettiva delle prestazioni rese. Conclusioni. La pronuncia del Tribunale di Roma costituisce un contributo significativo alla definizione dell'ambito applicativo della normativa antiriciclaggio nei confronti dei consulenti del lavoro. La distinzione tra attività esenti e attività soggette agli obblighi di verifica deve essere operata sulla base della sostanza delle prestazioni rese, non limitandosi alla loro qualificazione formale. I professionisti del settore devono quindi adottare un approccio sistematico alla compliance antiriciclaggio, implementando procedure di verifica adeguate per tutte le attività che non rientrano strettamente nella mera amministrazione del personale. Solo attraverso un'attenta valutazione caso per caso sarà possibile garantire il rispetto degli obblighi normativi, evitando al contempo l'applicazione di sanzioni che, come dimostra la sentenza in esame, possono essere significativamente ridotte quando sussistano circostanze attenuanti.

Caso legale seguito

Antiriciclaggio - Dottore commercialista - Art.28 L.689/81.

02/2025

Il Tribunale della capitale, nell'annullare un decreto sanzionatorio emesso dal Ministero nei confronti di dottore commercialista, ha fornito una chiara interpretazione circa l'istituto della prescrizione applicabile nelle vertenze ad oggetto la normativa antiriciclaggio. Con ricorso ritualmente notificato, in opposizione alla contestazione circa la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, l'opponente eccepiva: 1- La decadenza del procedimento sanzionatorio ex art. 69, 2° comma, d.lgs. 231/07. 2- L’estinzione del procedimento ex art. 28 legge n. 689/81. 3- L’inesistenza della violazione. 4- Fatti contestati antecedenti all’applicazione della normativa antiriciclaggio ai professionisti. 5- L’assenza di sospetto in ordine alle possibili operazioni di riciclaggio. 6- Il difetto di motivazione. 7- L’applicazione del principio del “favor rei" e violazione dell’art. 6 della Legge n. 689/81 e che, per tale motivo, la quantificazione della sanzione era nulla ed erronea. In via preliminare di merito, il Giudice naturalmente si soffermava sulle eccezioni di prescrizione. Il termine di due anni (art. 69, 2° comma, d.lgs. 231/07) per la conclusione del procedimento sanzionatorio (di cui al primo punto) decorre dalla data di ricezione della contestazione notificata dagli organi accertatori all'amministrazione procedente, periodo entro il quale deve essere emessa l'ordinanza ingiunzione (è sufficiente la sua emissione e non la successiva notifica); l'organo accertatore deve avvalersi di pec per fornire data certa di trasmissione. Non precisata dalla legge, invece, quale possa considerarsi il termine a disposizione degli operanti per l'invio del PVC (dagli stessi notificato regolarmente al contravventore), al Ministero procedente. In ogni caso, qualora il presunto responsabile inoltri al Ministero una formale richiesta di essere audito nel corso del procedimento, il summenzionato termine è prorogato di ulteriori sei mesi, anche se, successivamente, l'interessato comunichi di voler rinunciare alla richiesta formulata in precedenza. Per tale ultima motivazione, il Giudice constatava che il Ministero aveva agito nei termini. Neppure il richiamo ai termini previsti dalla legge 241/90 poteva trovare applicazione, in quanto tale normativa non è applicabile alla materia in questione; la norma citata, infatti, prevede che il procedimento amministrativo si concluda nel termine di trenta giorni, ovvero novanta giorni secondo la nuova formulazione, ma è incompatibile con i procedimenti regolamentati ai sensi della L. 689/1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto, "delineante un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi ed i cui tempi sono regolati in modo da non consentire il rispetto di un termine così breve". È stata invece accolta dal Tribunale l'eccezione di prescrizione quinquennale prevista dall'art.28 della L. 689/1981, con l'importante precisazione che tale termine “non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poichè il suo inutile decorso comporta l’estinzione del diritto alla riscossione”. L’art. 28 della L.689/81 dispone che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Rilevato che i fatti ai quali era stata imputata presunta violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta erano risalenti a oltre cinque anni dell'avvenuta contestazione, il Tribunale ha pertanto annullato il decreto sanzionatorio; le successive eccezioni rimanevano così "assorbite" dalla prescrizione, e le spese legali venivano compensate.

Leggi altre credenziali (17)

Contatta l'avvocato

Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara
Telefono Email WhatsApp

Per informazioni e richieste:

Contatta l'Avv. Iaretti per sottoporre il tuo caso:

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati
Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara

Avv. Andrea Iaretti

Telefono Email WhatsApp
Telefono Email WhatsApp

Lo studio

Andrea Iaretti
Corso Garibaldi 138
Gattinara (VC)

IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy