Avvocato Andrea Iaretti a Gattinara

Andrea Iaretti

Avvocato & Dottore commercialista. Antiriciclaggio. Successioni. Tributi. Società.

Informazioni generali

Sono Andrea Iaretti, Avvocato, Dottore Commercialista, Revisore Legale, CTU, Giornalista Pubblicista. Mi occupo principalmente di consulenze e contenziosi a favore di imprese e lavoratori autonomi; in modo particolare quelli relativi alla normativa antiriciclaggio: sanzioni, memorie difensive Mef, ricorsi, consulenze. Inoltre: diritto commerciale, societario, acquisizioni, cessioni attività, lavoro, contratti. Per privati: danni, famiglia. Prediligo un approccio schietto non basato su formalità. Scrivimi, ti comunicherò con estrema celerità, in ogni caso, se posso aiutarti e con quali possibili benefici-costi. Opero in tutta Italia.

Esperienza


Diritto tributario

La mia competenza, essendo un avvocato-dottore commercialista, è rivolta alle necessità degli imprenditori. Cerco di garantire un approccio pratico, sincero e orientato ai risultati, in modo rapido ed efficace, senza perdermi nei formalismi, ma puntando da subito a risolvere i problemi nel modo più vantaggioso. In prevalenza, mi occupo del settore edile, dove le innovazioni degli ultimi anni (Durc, Durc di congruità, Patente a crediti, Sicurezza sul lavoro ecc.) hanno reso arduo il lavoro dell'impresa edile, gravata spesso da CARTELLE ESATTORIALI CUI NON RIESCE A FAR FRONTE. Il mio obiettivo è fare lavorare chi vuole lavorare.


Antiriciclaggio

Conteziosi e ricorsi sia di carattere amministrativo che dinnanzi al tribunale civile, principalmente a favore di soggetti obbligati ad osservare le norme antiriciclaggio: commercialisti, consulenti del lavoro, notai, contabili, banche, per contestazioni circa violazioni relative al d.lgs. 231/2007; regole tecniche, linee guida, titolarità effettiva, segnalazione operazioni sospette. Rapporto tra norma sanzionatoria antiriciclaggio e L. 689/81. I ricorsi in tali materie hanno tempi stringenti, necessitano di molto studio relativamente al singolo caso per essere affrontati al meglio, essere tempestivi risulta perciò essenziale.


Eredità e successioni

Mi occupo di eredità e successioni risolvendo problemi relativi sia a patrimoni di piccole dimensioni che patrimoni di significativa importanza. Mi interesso di testamenti, relazioni con Notai e tecnici per dichiarazioni di successione, accordi stragiudiziali di divisione ereditaria, presunte lesioni di legittima, cause di divisione ereditaria. Nel corso della mia attività ho potuto verificare che questi argomenti hanno rilevanza notevole per tutte le persone, producendo conflitti riferiti al passato degli eredi. Occorre quindi pianificare attentamente le proprie ultime volontà. La vendita di un immobile presentata criticità.


Altre categorie

Fusioni e acquisizioni, Edilizia ed urbanistica, Diritto commerciale e societario, Contratti, Diritto del lavoro, Fallimento e proc. concorsuali, Risarcimento danni, Diritto immobiliare, Diritto di famiglia, Diritto agrario, Diritto assicurativo, Separazione, Investimenti.



Credenziali

Caso legale seguito

Vari casi di redazione e consulenza nelle memorie antiriciclaggio al MEF per commercialisti

01/2022 - 04/2025

Verifiche assolvimento obblighi antiriciclaggio, l’esempio di un decreto emesso dal Ministero nei confronti di un dottore commercialista. Dichiarazioni del professionista. Inoltre, in data omissis, a specifica domanda dei militari operanti circa l’osservanza dei presidi antiriciclaggio, il professionista dichiarava: “In merito alla struttura organizzativa ci sono io e omissis . In merito all’espletamento delle disposizioni in materia di antiriciclaggio me ne occupo io personalmente ed intendo specificare che ho partecipato a corsi di aggiornamento indetti dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di omissis l’ultimo dei quali dal omissis in modalità “video corso” del quale vi fornisco attestato. Per ciò che riguarda l’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica, utilizzo dei modelli cartacei e la modulistica idoneamente adattata alle esigenze dello studio professionale. Conservo le informazioni utili ai fini della normativa antiriciclaggio nei fascicoli della clientela. Richieste dei militari. I verbalizzanti invitavano la parte ad esibire gli atti e la documentazione afferente all’attività istituzionale esercitata negli anni omissis e i fascicoli relativi ai clienti – selezionati a campione – dalla cui disamina emergeva quanto segue: omissis omissis. Esito della verifica documentale. Ad esito della verifica documentale, dalla quale emergeva che il professionista aveva provveduto ad eseguire la valutazione del rischio, l’identificazione del cliente nonché ad acquisire informazioni sullo scopo e natura della prestazione professionale, i verificatori asserivano che l’attività posta in essere dal professionista era completamente “inidonea e insufficiente a fornire prova obiettiva e tracciabile dell’adeguata verifica, in quanto carente dei dati minimi richiesti per l’identificazione completa dei titolari effettivi, limitatamente alle persone giuridiche”, non avendo il dott. omissis provveduto ad una corretta identificazione dei menzionati titolari effettivi ed a svolgere un controllo costante del rapporto per tutta la sua durata, attraverso la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività. Contestazioni dei verbalizzanti. L’Organo verbalizzante contestava, pertanto, al Dott. omissis la violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, ipotizzando l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 56, comma 2, del d.lgs. n. 231/2007 (fattispecie grave), come di seguito indicato, alla data del omissis (accesso nello studio): Sanzioni antiriciclaggio Min: € 2.500 – Sanzioni antiriciclaggio Max: € 50.000. Determinazione della sanzione. Circa la sanzione, ai sensi dell’art. 65, comma 1 del d.lgs.231/2007 i verificatori demandavano al MEF, quale Amministrazione procedente, l’individuazione della disciplina applicabile al caso concreto, in ossequio al principio introdotto dall’art. 69, comma 1, del novellato d.lgs. n. 231/2007, laddove essa dovesse risultare più favorevole, o, ancora, della sanzione di cui all’art. 67, comma 2, laddove la violazione venisse riconosciuta di “minor gravità”. Condotta base e qualificata. Al fine di fornire elementi utili sia al riscontro dei parametri legislativi che caratterizzano la condotta nell’ipotesi “base” ovvero in quella “qualificata”, sia delle circostanze rilevanti ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, ai sensi dell’art. 67 del d.lgs. n. 231/2007, gli agenti verificatori rappresentavano altresì quanto segue: Fattispecie grave, motivazioni. Le violazioni riscontrate, ascrivibili a una condotta caratterizzata da una scarsa attenzione del “soggetto obbligato” al rispetto dei presidi di cui al d.lgs.231/2007, sembravano potersi ritenere connotate da una particolare gravità; anche in considerazione del grado di intensità dell’elemento soggettivo dovuto alla mancata adozione, l’insufficiente vigilanza sul rispetto di prassi, procedure standardizzate e criteri operativi da ritenersi nella sua potestà organizzativa in ragione del ruolo rivestito e idonei a garantire un adeguato presidio della normativa antiriciclaggio. Inoltre, non era stata effettuata la doverosa rilevazione delle verifiche routinarie (monitoraggi periodici o “a soglia”) o di agevole realizzazione e non particolarmente onerose sul piano procedimentale (ad esempio mediante la consultazione di fonti aperte o di banche dati in uso) e che dovevano ritenersi, in base ad una ragionevole valutazione ex ante, efficaci ai fini dell’acquisizione di elementi utili per la valutazione da effettuarsi; in linea alle osservazioni testé descritte, non erano state osservate violazioni ripetute ovvero plurime. Le caratteristiche professionali esaminate integravano una violazione del carattere sistematico, in quanto il professionista non aveva adempiuto agli obblighi di identificazione dei titolari effettivi con riferimento ai clienti persone giuridiche. Il grado di responsabilità della persona fisica, in esito alle evidenze riscontrate nell’ambito dell’attività ispettiva e descritte in precedenza, era da ritenersi sicuramente elevato, attesa la mancata adozione di prassi, procedure standardizzate e/o criteri operativi in materia antiriciclaggio; Capacità finanziaria. Riguardo alla capacità finanziaria del professionista, dalle interrogazioni all’Anagrafe tributaria, risultavano: per gli anni omissis omissis Livello di collaborazione. Il livello di cooperazione con le autorità di cui all’ art. 21, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 231/2007, era da ritenersi insufficiente. Valutazione e mitigazione del rischio. Era stata riscontrata l’adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo commisurata alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni del soggetto obbligato. In particolare, riguardo all’ “analisi e la valutazione” nonché alla relativa “documentazione” e “periodico aggiornamento” del citato rischio (art. 15 commi 2 e 4 d.lgs. 231/2007), il professionista, in relazione agli incarichi professionali monitorati in sede ispettiva, metteva a disposizione la “valutazione documentata”. Però, il professionista non aveva effettuato il controllo costante del rapporto con i clienti attraverso la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di adeguata verifica. Assenza di eventuali precedenti violazioni. Era stata osservata l’assenza di eventuali precedenti violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs.231/2007. Conclusioni. Tenuto conto delle risultanze del controllo ispettivo e valutati gli elementi sopra riportati, venivano ravvisati elementi legislativi (gravità, reiterazione, sistematicità, pluralità) idonei alla configurazione della fattispecie “qualificata”, ferma restando l’eventuale motivata riqualificazione da parte dell’Amministrazione irrogante. Memorie difensive entro trenta giorni. A seguito della contestazione, il dott. omissis inviava scritti difensivi (memorie antiriciclaggio). Per ciascuna delle posizioni oggetto di contestazione, la parte evidenziava, in sintesi, quanto segue: omissis Il dott. omissis, sulla scorta di quanto sopra descritto, tenuto conto delle evidenze documentali acquisite in sede di controllo ed alla luce del quadro normativo e regolamentare ampiamente illustrato nella memoria difensiva, eccepiva l’infondatezza delle contestazioni e chiedeva: -in via principale, l’annullamento del processo verbale di contestazione; -in via subordinata la riqualificazione delle condotte, secondo la meno grave fattispecie di cui all’art. 56, co. 1 del d.lgs.231/2007. Parere della Commissione. Visto il parere n. omissis del omissis, relativo alla seduta del omissis, della Commissione di cui all’art. 1 del DPR 14/05/2007, n. 114, previsto dall’art. 65, comma 2 del vigente decreto legislativo n. 231/2007. Considerazioni del Ministero. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui agli artt. 18 e seguenti del d.lgs.231/2007, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 90/2017, entrato in vigore il 4/7/2017, si attuano attraverso: a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità; b) l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità; c) l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c). Violazioni obblighi di adeguata verifica. Ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 231/2007, la violazione degli obblighi di adeguata verifica si riscontra quando i soggetti obbligati “omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale”. Il d.lgs. n. 90/2017. Prima dell’entrata in vigore della novella recata dal citato d.lgs.90/2017, l’art. 55, comma 1, del previgente d.lgs. 231/2007, depenalizzato per effetto dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 8/2016, entrato in vigore il 6/2/2016, sanzionava, più specificamente, la violazione delle disposizioni “concernenti l’obbligo di identificazione”. La contestata violazione degli obblighi di adeguata verifica non appare sussistente. Preliminarmente, nel caso di specie si osserva: Dalla copiosa documentazione rinvenuta e trasmessa dagli stessi verbalizzanti in relazione a tutti i fascicoli oggetto di contestazione, emerge un contesto caratterizzato da un elevato grado di ottemperanza del professionista rispetto a tutte le prescrizioni di cui al d.lgs.231/2007.

Pubblicazione legale

Antiriciclaggio - Dottore commercialista - Art.28 L.689/81.

Il blog dei professionisti

Il Tribunale della capitale, nell'annullare un decreto sanzionatorio emesso dal Ministero nei confronti di dottore commercialista, ha fornito una chiara interpretazione circa l'istituto della prescrizione applicabile nelle vertenze ad oggetto la normativa antiriciclaggio. Con ricorso ritualmente notificato, in opposizione alla contestazione circa la violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, l'opponente eccepiva: 1- La decadenza del procedimento sanzionatorio ex art. 69, 2° comma, d.lgs. 231/07. 2- L’estinzione del procedimento ex art. 28 legge n. 689/81. 3- L’inesistenza della violazione. 4- Fatti contestati antecedenti all’applicazione della normativa antiriciclaggio ai professionisti. 5- L’assenza di sospetto in ordine alle possibili operazioni di riciclaggio. 6- Il difetto di motivazione. 7- L’applicazione del principio del “favor rei" e violazione dell’art. 6 della Legge n. 689/81 e che, per tale motivo, la quantificazione della sanzione era nulla ed erronea. In via preliminare di merito, il Giudice naturalmente si soffermava sulle eccezioni di prescrizione. Il termine di due anni (art. 69, 2° comma, d.lgs. 231/07) per la conclusione del procedimento sanzionatorio (di cui al primo punto) decorre dalla data di ricezione della contestazione notificata dagli organi accertatori all'amministrazione procedente, periodo entro il quale deve essere emessa l'ordinanza ingiunzione (è sufficiente la sua emissione e non la successiva notifica); l'organo accertatore deve avvalersi di pec per fornire data certa di trasmissione. Non precisata dalla legge, invece, quale possa considerarsi il termine a disposizione degli operanti per l'invio del PVC (dagli stessi notificato regolarmente al contravventore), al Ministero procedente. In ogni caso, qualora il presunto responsabile inoltri al Ministero una formale richiesta di essere audito nel corso del procedimento, il summenzionato termine è prorogato di ulteriori sei mesi, anche se, successivamente, l'interessato comunichi di voler rinunciare alla richiesta formulata in precedenza. Per tale ultima motivazione, il Giudice constatava che il Ministero aveva agito nei termini. Neppure il richiamo ai termini previsti dalla legge 241/90 poteva trovare applicazione, in quanto tale normativa non è applicabile alla materia in questione; la norma citata, infatti, prevede che il procedimento amministrativo si concluda nel termine di trenta giorni, ovvero novanta giorni secondo la nuova formulazione, ma è incompatibile con i procedimenti regolamentati ai sensi della L. 689/1981, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto, "delineante un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi ed i cui tempi sono regolati in modo da non consentire il rispetto di un termine così breve". È stata invece accolta dal Tribunale l'eccezione di prescrizione quinquennale prevista dall'art.28 della L. 689/1981, con l'importante precisazione che tale termine “non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poichè il suo inutile decorso comporta l’estinzione del diritto alla riscossione”. L’art. 28 della L.689/81 dispone che: “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”. Rilevato che i fatti ai quali era stata imputata presunta violazione dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta erano risalenti a oltre cinque anni dell'avvenuta contestazione, il Tribunale ha pertanto annullato il decreto sanzionatorio; le successive eccezioni rimanevano così "assorbite" dalla prescrizione, e le spese legali venivano compensate.

Esperienza di lavoro

DIRETTORE - Responsabile Antiriciclaggio - Consulente legale - Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - Rete imprese Italia.

Dal 1/2006 al 1/2015

Associazione nazionale di categoria aderente al C.N.E.L. Attività a supporto degli imprenditori, assistenza nei rapporti di lavoro: Responsabile adempimenti antiriciclaggio. Dottore commercialista titolare di studio commerciale • Svolgimento di tutte le attività tipiche della professione: tenuta scritture contabili, bilanci, dichiarazioni fiscali, pratiche amministrative, incarichi giudiziali, consulenza del lavoro; • Assistenza e consulenza per tutte le problematiche inerenti settore imprenditoriale: richiesta necessarie licenze ed autorizzazioni amministrative, sportello unico attività produttive, inquadramento giuridico e forme societarie, variazioni, cessazioni; • Attività di gestione del personale dipendente. Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio e a quello dei Periti del Tribunale di Vercelli; Iscritto all’albo degli amministratori giudiziari, sezioni esperti in gestione aziendale; Iscritto al Registro dei Revisori legali. Svolgimento della professione di Avvocato. • Memorie, ricorsi e consulenza in materia antiriciclaggio D.lgs. 231/2007. • Ricorsi avverso INPS e Ispettorato del lavoro per verbali e sanzioni comminate alle imprese. • Edilizia urbanistica: consulenza e assistenza relativa al rilascio “Durc” e “Durc di congruità” .

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Lo studio

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Corso Garibaldi 138
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