Vinta causa per azione revocatoria donazione immobile

Sentenza del 19/06/2019 n. 1034/2019 - Tribunale ordinario di Vercelli




Sentenza giudiziaria: Con atto di citazione ritualmente notificato si conveniva in giudizio il debitore e la di lui madre, per chiedere che fosse dichiarato inefficace, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la donazione realizzata tramite atto notarie tra le parti madre e figlio. Il credito era rappresentato da decreto ingiuntivo. Nel corso del procedimento, con il mio patrocinio, interveniva anche altro professionista con atto di intervento volontario, per porre analoga domanda in relazione a compensi per attività professionale svolta dall’intervenuto, per la difesa del convenuto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale. In esito alla causa, il Giudice stabiliva la fondatezza delle domande di parte attrice e di parte intervenuta. "Come noto, l’azione revocatoria prevista dall’art.2901 c.c. è uno strumento con funzione conservativa della garanzia patrimoniale del credito i cui presupposti sono: - l’esistenza di un valido rapporto di credito tra istante e disponente; - l’effettivo pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo alla garanzia patrimoniale del credito (eventus damni); - la consapevolezza da parte del debitore del pregiudizio che l’atto di disposizione avrebbe arrecato alle ragioni del creditore ovvero, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell’atto stesso al fine di pregiudicare il soddisfacimento del credito (consilium fraudis); - in caso di atto a titolo oneroso, la consapevolezza anche da parte del terzo del pregiudizio che l’atto di disposizione avrebbe arrecato alle ragioni creditorie ovvero, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione del debitore (partecipatio fraudis). .... Quanto all’eventus damni, non si può dubitare che con la donazione in parola il convenuto abbia disposto di una non trascurabile parte del suo patrimonio, così rendendo più difficile la soddisfazione coattiva del credito (cfr. Cass. 11763/2006), circostanza che si reputa sufficiente ai fini della verifica del potenziale danno alle ragioni di credito, spettando poi al debitore convenuto, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. ordinanza n. 19207 del 19/07/2018), cosa non avvenuta nel caso di specie, essendo i convenuti rimasti contumaci ed avendo quindi scelto di non difendersi. Deve quindi pronunciarsi l’inefficacia della donazione impugnata.



Pubblicato da:


Andrea Iaretti

Avvocato-Dottore commercialista. Antiriciclaggio. Eredità e successioni




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