Avvocato Andrea Guerra a Bologna

Andrea Guerra

Avvocato tributarista

Informazioni generali

Lo Studio Legale Guerra opera a Bologna dal 2012 come punto di riferimento nel settore del contenzioso tributario, trattando prevalentemente ricorsi contro gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e ricorsi/opposizioni contro le cartelle di pagamento o altri atti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nel corso degli anni l’area di competenza si è estesa anche alla materia del sovraindebitamento oggi disciplinata Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12.1.2019 n. 14).

Esperienza


Sovraindebitamento

Lo Studio fornisce assistenza in tema di sovraindebitamento per verificare quali soluzioni legali possono essere adottate alla luce del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12.1.2019 n. 14). Nello specifico, è offerta assistenza nelle procedure di Ristrutturazione dei debiti del consumatore, Concordato minore, Liquidazione controllata, Esdebitazione del sovraindebitato incapiente e nelle procedure familiari.


Diritto tributario

Lo Studio fornisce assistenza per la proposizione di ricorsi tributari, opposizioni contro cartelle di pagamento, fermi amministrativi dell’auto, iscrizioni d’ipoteca, pignoramenti ed altri atti dell’agente della riscossione. Inoltre, è fornita assistenza anche nelle istanze di rateazione dei debiti tributari, nella verifica di prescrizioni/decadenze di importi richiesti in pagamento con cartelle di pagamento e/o altri atti della riscossione, nella verifica della regolarità delle notificazioni di atti tributari o della riscossione.


Diritto immobiliare

Lo Studio fornisce assistenza nel settore immobiliare. In particolare, è offerta assistenza per la partecipazione ad un’asta immobiliare (studio della perizia e della documentazione accessoria, richiesta e ritiro decreto di trasferimento, assistenza nella procedura di rilascio dell’immobile), per la proposizione dello sfratto per finita locazione o per morosità, oppure per la difesa dei diritti dei debitori-esecutati nelle esecuzioni forzate immobiliari.


Altre categorie

Diritto civile.



Credenziali

Pubblicazione legale

Coordinamento scientifico rivista e pubblicazioni

Lo Studio Legale Tributario Guerra dedica tempo e risorse allo sviluppo dell’attività pubblicistica, ritenendo che la formazione professionale, personale e collettiva, costituisca un percorso imprescindibile di crescita. Nello specifico, mediante il coordinamento scientifico di primaria rivista specializzata e interventi pubblicati su riviste a diffusione nazionale, viene posta l’attenzione sulle principali aree di attività dello Studio in costante equilibrio fra la scienza e la pratica professionale.

Pubblicazione legale

Esdebitazione del debitore incapiente

Ratio Società

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza prevede che i debitori meritevoli possano ottenere il beneficio dell’esdebitazione anche quando essi non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tenuto conto della prevalente necessità di assicurare il mantenimento della famiglia. La ratio della norma consiste nell’offrire una seconda chance a coloro che non avrebbero alcuna prospettiva di superare lo stato di sovraindebitamento, per fronteggiare un problema sociale e reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi. Il beneficio ha carattere di straordinarietà in quanto può essere concesso, sulle predette basi, sola per una volta. Questa tipologia di esdebitazione si può ottenere anche al di fuori di qualunque procedura di composizione della crisi o dell’insolvenza da sovraindebitamento, la cui inutilità è data proprio dall’assoluta incapienza del debitore, anche relativa ai beni futuri. Il D.Lgs 13.09.2024, n. 136 (c.d. “Correttivo-ter” del Codice della crisi) ha apportato delle modifiche alla disciplina in commento prevedendo in primis la persistenza di un obbligo di pagamento dei debiti ove entro 3 anni (in precedenza la previsione era di 4 anni) dall’esdebitazione sopravvengano utilità - diverse dai finanziamenti ricevuti - che consentono l’utile soddisfacimento dei creditori. Inoltre, è stato previsto che ricorre il presupposto per la dichiarazione di esdebitazione anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159.

Pubblicazione legale

Cram down per gli accordi con transazione fiscale o contributiva: precedente e nuovo regime

Ratio Società

A determinate condizioni, gli accordi di ristrutturazione possono essere omologati dal Tribunale anche in mancanza dell’adesione dell’amministrazione fiscale o previdenziale, mancanza di adesione che comprende anche il voto contrario. Le condizioni necessarie per applicare il cram down erano state modificate D.L. 69/2023 (c.d. decreto “Salva infrazioni”) allo scopo di tutelare i creditori pubblici da proposte transattive eccessivamente penalizzanti, rendendo più stringente l’omologazione in assenza di adesione. Tale misura aveva un’efficacia limitata fino all’emanazione di un correttivo della predetta norma, da adottare ai sensi dell’art. 1 L. 20/2019 o L. 53/2021. Il D.Lgs. 13.09.2024, n. 136, c.d. “Correttivo-ter” del Codice della crisi ha recepito, con alcune modificazioni, la disciplina di cui al citato D.L. 69/2023, diventando così disciplina “a regime”. Nello specifico, è previsto che il Tribunale possa omologare la proposta transattiva anche senza l’adesione del creditore pubblico solo se sono rispettate alcune condizioni, tra cui la soddisfazione dei creditori pubblici in misura non inferiore al 50% dell’ammontare dei crediti (esclusi sanzioni e interessi). La soglia aumenta al 60% qualora i crediti vantati dagli altri creditori aderenti sia inferiore al 25% dell’importo del complesso dei crediti e la dilazione di pagamento non ecceda il periodo di 10 anni.

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Lo studio

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Via Zanardi N. 13
Bologna (BO)

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