Riconsegna anticipata dell’immobile per recesso del conduttore

Scritto da: Andrea Guerra - Ratio Immobili




Pubblicazione legale: Nell’ambito di un rapporto locatizio può accadere che una delle parti abbia la necessità di recedere anticipatamente dal contratto di locazione. L’art. 3, c. 6 L. 431/1998 stabilisce che il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di 6 mesi. Generalmente, le parti contrattuali inseriscono nel contratto una clausola in cui è previsto il libero recesso dal contratto, cioè la possibilità di recedere anche in assenza dei “gravi motivi”. Può accadere altresì che il conduttore, pur avendo comunicato il recesso con preavviso di 6 mesi, riconsegni l’immobile prima della conclusione del contratto (ad esempio, dopo 3 mesi - anzichè 6 - di preavviso); in questo caso, le parti potranno accordarsi affinché il conduttore non paghi le mensilità a scadere fino alla conclusione del contratto. In mancanza di accordo, il locatore può riservarsi il diritto di pretendere il pagamento dei canoni a scadere fino al termine del preavviso.

Fonte: Ratio Immobili



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Avvocato Andrea Guerra a Bologna
Andrea Guerra

Avvocato tributarista