Avvocato Andrea Guerra a Bologna

Andrea Guerra

Avvocato tributarista

Informazioni generali

Lo Studio Legale Guerra opera a Bologna dal 2012 come punto di riferimento nel settore del contenzioso tributario, trattando prevalentemente ricorsi contro gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e ricorsi/opposizioni contro le cartelle di pagamento o altri atti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Nel corso degli anni l’area di competenza si è estesa anche alla materia del sovraindebitamento oggi disciplinata Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12.1.2019 n. 14).

Esperienza


Diritto tributario

Lo Studio fornisce assistenza per la proposizione di ricorsi tributari, opposizioni contro cartelle di pagamento, fermi amministrativi dell’auto, iscrizioni d’ipoteca, pignoramenti ed altri atti dell’agente della riscossione. Inoltre, è fornita assistenza anche nelle istanze di rateazione dei debiti tributari, nella verifica di prescrizioni/decadenze di importi richiesti in pagamento con cartelle di pagamento e/o altri atti della riscossione, nella verifica della regolarità delle notificazioni di atti tributari o della riscossione.


Sovraindebitamento

Lo Studio fornisce assistenza in tema di sovraindebitamento per verificare quali soluzioni legali possono essere adottate alla luce del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12.1.2019 n. 14). Nello specifico, è offerta assistenza nelle procedure di Ristrutturazione dei debiti del consumatore, Concordato minore, Liquidazione controllata, Esdebitazione del sovraindebitato incapiente e nelle procedure familiari.


Diritto immobiliare

Lo Studio fornisce assistenza nel settore immobiliare. In particolare, è offerta assistenza per la partecipazione ad un’asta immobiliare (studio della perizia e della documentazione accessoria, richiesta e ritiro decreto di trasferimento, assistenza nella procedura di rilascio dell’immobile), per la proposizione dello sfratto per finita locazione o per morosità, oppure per la difesa dei diritti dei debitori-esecutati nelle esecuzioni forzate immobiliari.


Altre categorie

Diritto civile.



Credenziali

Pubblicazione legale

Coordinamento scientifico rivista e pubblicazioni

Lo Studio Legale Tributario Guerra dedica tempo e risorse allo sviluppo dell’attività pubblicistica, ritenendo che la formazione professionale, personale e collettiva, costituisca un percorso imprescindibile di crescita. Nello specifico, mediante il coordinamento scientifico di primaria rivista specializzata e interventi pubblicati su riviste a diffusione nazionale, viene posta l’attenzione sulle principali aree di attività dello Studio in costante equilibrio fra la scienza e la pratica professionale.

Pubblicazione legale

Dilazione dei ruoli: nuove rate dal 1.01.2025

Ratio

Con la modifica dell’art. 19 D.P.R. 602/1973, ad opera del D. Lgs. 29.07.2024, n. 110, è stabilito che, a semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a € 120.000, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026 (numero che aumenta negli anni successivi). Invece, su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, Agenzia delle Entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione, può concedere la rateizzazione per un numero superiore di rate.

Pubblicazione legale

Perfezionamento della notifica a mezzo posta all’irreperibile

Ratio

La Sezione tributaria della Corte di Cassazione (ord. 8.10.2020, n. 21714), rilevando la sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici, ha ritenuto necessario un intervento delle Sezioni Unite per chiarire in quale momento deve intendersi perfezionata nei confronti del destinatario la notificazione diretta tramite servizio postale per l’ipotesi, disciplinata dall’art. 8 della L. 890/1982, in cui, stante la momentanea assenza del destinatario e di altri possibili consegnatari presso il luogo in cui la consegna del piego deve essere eseguita, quest’ultimo sia stato depositato presso l’Ufficio postale ed all’interessato sia stata inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la prescritta comunicazione di tale adempimento. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10012/2021 hanno chiarito che in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima.

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Lo studio

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Bologna (BO)