Pubblicazione legale:
La vicenda riguarda una signora non coniugata che aveva presentato dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero e richiesto l’emissione del decreto di idoneità ad adottare.
Nell’ambito di tale procedimento, il giudice aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29bis, comma 1 della l. 184/1983 con riferimento all’art. 2, Cost. e all’art. 117, Cost. in relazione all’art. 8, CEDU. Il giudice riteneva che l’esclusione delle persone singole dalla possibilità di adottare minori stranieri residenti all’estero non sia idonea a realizzare il miglior interesse del minore, quale fine dell’istituto dell’adozione, e contestualmente rilevava la violazione del diritto alla vita privata di cui all’art. 8, CEDU.
Dopo una puntuale analisi la Corte osserva come il legislatore, ancorché nella disposizione censurata escluda la possibilità che le persone singole possano adottare minori stranieri residenti all’estero, preveda delle specifiche ipotesi – ex art. 25, commi 4 e 5 ed ex art. 44, comma 3 della medesima legge - in cui ammette l’adozione della persona singola, riconoscendone quindi “l’attitudine (…) a garantire in astratto un ambiente stabile e armonioso del minore”.
La Corte rileva poi che la libertà di autodeterminazione, nell’alveo della quale si colloca la scelta di diventare o meno genitori di cui all’art. 2, Cost. e all’art. 8, CEDU, non implichi un assoluto ed indiscriminato “diritto alla genitorialità” poiché il vincolo genitoriale “coinvolge una pluralità di interessi” che “devono essere orientati alla realizzazione dell’interesse del potenziale figlio”.
Tuttavia, anche in ossequio al paragrafo 2 dell’art. 8, CEDU, il legislatore dovrebbe operare un bilanciamento tra l’aspirazione alla genitorialità e le esigenze del potenziale figlio in modo tale da attuare scelte proporzionate e ragionevoli rispetto all’obiettivo da conseguire, il miglior interesse del minore, e da non comprimere irragionevolmente la libertà di autodeterminazione di chi intende diventare genitore.
Alla luce di queste osservazioni, la Corte riconosce che, considerato lo scopo dell’adozione internazionale, quale quello di accogliere minori stranieri in un ambiente stabile e armonioso, l’esclusione delle persone singole dall’adozione di minori stranieri residenti all’estero risulti immotivata.
Dunque, la Corte costituzionale ha accolto le questioni di legittimità e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29bis, comma 1 della l. 184/1983 esclude le persone singole dalla platea di coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero.