Rigettata la richiesta di pagamento dell'agenzia immobiliare della provvigione pari ad euro 3.000,00.

Sentenza n. 131/2025 del Giudice di Pace di Messina.




Sentenza giudiziaria: Nel caso di specie, il Giudice di pace ha stabilito che non era dovuta alcuna provvigione poiché il diritto alla provvigione: • sorge solo se la condizione sospensiva si verifica (il preliminare era subordinato all'ottenimento del mutuo bancario che non è stato concesso); • Non sussiste quando una prima fase delle trattative, avviata con l’intervento del mediatore, non dia risultato positivo ed accade che successivamente, le parti concludono l’affare indipendentemente dall’intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto e per effetto di iniziative nuove.



Pubblicato da:


Wendy Lo Presti

Avvocato civilista esperto in sovraindebitamento, ristrutturazione debiti




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