Caso legale:
Si tratta di un caso molto rilevante dove il Tribunale di Milano ha approfondito i rapporti tra la disciplina in materia pubbliciraria e quella in materia di concorrenza sleale, sottolineando che la condotta contraria alle disposizioni pubblicistiche, quale comportamento plurioffensivo – che pregiudica, da un lato, la libertà contrattuale del consumatore e, dall’altro, l’operatore al cui bene o servizio è preferito quello di un altro – non comporta automaticamente la configurazione di una condotta anticoncorrenziale, così come quest’ultima non presuppone necessariamente la lesione di disposizioni pubblicistiche.
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