Pubblicazione legale:
IL CASO
Tizia, condomina del Condominio
Alfa, impugnava una delibera assembleare con la q1uale era stato approvato, con
suo voto contrario, il consuntivo delle spese relativo alla fine dei lavori
straordinari inerenti la ricostruzione del tetto.
Nel proprio atto di impugnazione,
Tizia aveva eccepito l’illegittimità della delibera in quanto la stessa sarebbe
stata assunta con il voto di taluni condomini in potenziale conflitto di
interessi.
Era poi sopravvenuta una nuova
delibera, che aveva annullato la precedente, motivo che aveva comportato la
cessazione della materia del contendere ed il giudizio si era concluso con la
sentenza di condanna (parziale) alla refusione delle spese di lite per la c.d.
soccombenza virtuale.
Avverso detta sentenza Tizia ha
proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Genova.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO
DI GENOVA
La Corte di Appello di Genova ha
integralmente rigettato l’appello proposto da Tizia, con conseguente condanna
della stessa alla refusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
I PRINCIPI EMERSI DALLA SENTENZA IN
QUESTIONE
L’inapplicabilità alle fattispecie
dell’annullamento della delibera assembleare condominiale dell’art. 2377 c.c.
In primo luogo la Corte di Appello
di Genova ha ritenuto non applicabile alla materia condominiale l’art. 2377
c.c., dettato in materia societaria (e, più precisamente, di annullabilità
delle deliberazioni societarie), poiché la decisione dell’assemblea dei
condomini di revocare una precedente delibera (impugnata) può avere solo valore
indiziario (delle eventuali ragioni del condomino che aveva impugnato la prima
delibera, poi revocata) da valutarsi unitamente agli altri elementi assunti.
In altre parole, per poter ottenere
la condanna del Condominio alla refusione delle spese di lite del giudizio di
impugnazione di una delibera successivamente revocata, il condomino che ebbe ad
impugnare avrà l’onere di provare che, in astratto, la propria impugnazione
avrebbe trovato accoglimento nel giudizio poi conclusosi con la cessazione
della materia del contendere.
L’irrilevanza del voto del soggetto
in potenziale conflitto d’interessi
L’altro aspetto emerso dalla
sentenza in commento riguarda l’irrilevanza del voto del condomino in
potenziale conflitto di interessi nella delibera condominiale impugnata.
La Corte genovese, sul punto, ha
ritenuto di aderire all’orientamento prevalente della cassazione secondo il
quale la situazione di conflitto di interessi deve essere accertata non in
astratto, ma in concreto, richiedendo essa la verifica di una sicura divergenza
tra l’interesse del singolo condomino e quello comune 8tra le altre, Cass. n.
10754/11 e Cass. n. 3944/02).
Da tale ragionamento si desume che
non è sufficiente, per determinare l’invalidità della delibera, che vi sia un
potenziale conflitto d’interessi tra il condomino ed il Condominio, ma è altresì
necessario dimostrare che egli abbia, in concreto, perseguito altro interesse,
incompatibile con quello collettivo (e condominiale).
L’irrilevanza del voto del soggetto
estraneo alla compagine condominiale interessata dai lavori oggetto della
delibera se non sufficiente a modificare il quorum
L’ultimo aspetto affrontato dalla
sentenza in commento riguarda la rilevanza (o meno) del voto di un soggetto
che, seppur condomino, non aveva interesse a votare (e deliberare) in quanto i
lavori oggetto della delibera stessa riguardavano una parte dell’edificio che
non era a servizio del suo appartamento.
La Corte di Appello adita, sul punto
ha ritenuto che deve escludersi che la partecipazioni di un soggetto estraneo
alla compagine condominiale interessata ai lavori (sul tetto, nel caso di
specie) determini, di per sé, l’invalidità della delibera assunta, quando si
dimostri che quel voto non è stato fondamentale ai fini del raggiungimento del
prescritto quorum.
La Corte, dunque, si è discostata da
quell’orientamento della Suprema Corte che, invece, ritiene che la
partecipazione di un soggetto non legittimato costituisce, di per sé, vizio del
procedimento della volontà dell’ente condominiale, con conseguente annullamento
della delibera, senza che possa rilevare il carattere determinante del voto
espresso dal delegato per il raggiungimento della maggioranza.
Il rigetto di tutti i motivi di
appello ha altresì comportato la condanna di Tizia alla refusione delle spese
di lite a favore del Condominio.
Corte di Appello di Genova, Sez. II
Civile, Sentenza n. 1005 del 06.10.2021.