Irrilevanza del voto di un condomino in conflitto di interessi

Scritto da: Vittorio Conti - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

IL CASO

Tizia, condomina del Condominio Alfa, impugnava una delibera assembleare con la q1uale era stato approvato, con suo voto contrario, il consuntivo delle spese relativo alla fine dei lavori straordinari inerenti la ricostruzione del tetto.

Nel proprio atto di impugnazione, Tizia aveva eccepito l’illegittimità della delibera in quanto la stessa sarebbe stata assunta con il voto di taluni condomini in potenziale conflitto di interessi.

Era poi sopravvenuta una nuova delibera, che aveva annullato la precedente, motivo che aveva comportato la cessazione della materia del contendere ed il giudizio si era concluso con la sentenza di condanna (parziale) alla refusione delle spese di lite per la c.d. soccombenza virtuale.

Avverso detta sentenza Tizia ha proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Genova.

 

LA DECISIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

La Corte di Appello di Genova ha integralmente rigettato l’appello proposto da Tizia, con conseguente condanna della stessa alla refusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio.

 

I PRINCIPI EMERSI DALLA SENTENZA IN QUESTIONE

L’inapplicabilità alle fattispecie dell’annullamento della delibera assembleare condominiale dell’art. 2377 c.c.

In primo luogo la Corte di Appello di Genova ha ritenuto non applicabile alla materia condominiale l’art. 2377 c.c., dettato in materia societaria (e, più precisamente, di annullabilità delle deliberazioni societarie), poiché la decisione dell’assemblea dei condomini di revocare una precedente delibera (impugnata) può avere solo valore indiziario (delle eventuali ragioni del condomino che aveva impugnato la prima delibera, poi revocata) da valutarsi unitamente agli altri elementi assunti.

In altre parole, per poter ottenere la condanna del Condominio alla refusione delle spese di lite del giudizio di impugnazione di una delibera successivamente revocata, il condomino che ebbe ad impugnare avrà l’onere di provare che, in astratto, la propria impugnazione avrebbe trovato accoglimento nel giudizio poi conclusosi con la cessazione della materia del contendere.

L’irrilevanza del voto del soggetto in potenziale conflitto d’interessi

L’altro aspetto emerso dalla sentenza in commento riguarda l’irrilevanza del voto del condomino in potenziale conflitto di interessi nella delibera condominiale impugnata.

La Corte genovese, sul punto, ha ritenuto di aderire all’orientamento prevalente della cassazione secondo il quale la situazione di conflitto di interessi deve essere accertata non in astratto, ma in concreto, richiedendo essa la verifica di una sicura divergenza tra l’interesse del singolo condomino e quello comune 8tra le altre, Cass. n. 10754/11 e Cass. n. 3944/02).

Da tale ragionamento si desume che non è sufficiente, per determinare l’invalidità della delibera, che vi sia un potenziale conflitto d’interessi tra il condomino ed il Condominio, ma è altresì necessario dimostrare che egli abbia, in concreto, perseguito altro interesse, incompatibile con quello collettivo (e condominiale).

L’irrilevanza del voto del soggetto estraneo alla compagine condominiale interessata dai lavori oggetto della delibera se non sufficiente a modificare il quorum

L’ultimo aspetto affrontato dalla sentenza in commento riguarda la rilevanza (o meno) del voto di un soggetto che, seppur condomino, non aveva interesse a votare (e deliberare) in quanto i lavori oggetto della delibera stessa riguardavano una parte dell’edificio che non era a servizio del suo appartamento.

La Corte di Appello adita, sul punto ha ritenuto che deve escludersi che la partecipazioni di un soggetto estraneo alla compagine condominiale interessata ai lavori (sul tetto, nel caso di specie) determini, di per sé, l’invalidità della delibera assunta, quando si dimostri che quel voto non è stato fondamentale ai fini del raggiungimento del prescritto quorum.

La Corte, dunque, si è discostata da quell’orientamento della Suprema Corte che, invece, ritiene che la partecipazione di un soggetto non legittimato costituisce, di per sé, vizio del procedimento della volontà dell’ente condominiale, con conseguente annullamento della delibera, senza che possa rilevare il carattere determinante del voto espresso dal delegato per il raggiungimento della maggioranza.

Il rigetto di tutti i motivi di appello ha altresì comportato la condanna di Tizia alla refusione delle spese di lite a favore del Condominio.

 

Corte di Appello di Genova, Sez. II Civile, Sentenza n. 1005 del 06.10.2021.



Pubblicato da:


Avvocato Vittorio Conti a Torino
Vittorio Conti

Avvocato civilista