Pubblicazione legale:
I
coniugi in regime di comunione legale dei beni possono esercitare
attività di impresa nella forma della società di persone e i beni
conferiti al corpo sociale appartengono al patrimonio della società,
sicché il socio che intenda recedervi obbliga la società a
procedere alla liquidazione della sua quota, il cui valore va
determinato ai sensi dell′art. 2289 c.c., tenuto conto del suo
valore patrimoniale al momento dello scioglimento del rapporto
sociale. In tale circostanza, infatti, il soggetto imprenditore è la
società stessa, unica titolare dei beni, e i diritti del socio
receduto, ancorchè coniuge in regime di comunione, si concretano
nella liquidazione della sua quota ai sensi dell′art. 2289 c.c..
Con
ordinanza del 27 aprile 2020, n. 8222, la I sezione civile della
Corte di Cassazione, sulla domanda proposta dal coniuge receduto di
accertamento della circostanza "che i beni, gia′ facenti parte
del patrimonio della snc, erano di proprieta′ anche dell′attrice
e che pertanto andava dichiarata la proprietà comune degli
stessi...", affrontando questioni in materia di corrispondenza
tra il chiesto e il pronunziato e valutando in particolare i profli
di ultra ed extra petizione della impugnata sentenza, statuisce i
seguenti principi di diritto: "Tra i coniugi in comunione dei
beni può essere costituita una società di persone, al cui
patrimonio appartengono i beni conferiti in società, essendo anche
le società personali dotate di soggettività giuridica. Il recesso
di un socio comporta l′obbligo della liquidazione, a carico della
società, della quota di questi, il cui valore va determinato ai
sensi dell′articolo 2289 c.c., tenuto conto del valore patrimoniale
della quota al momento dello scioglimento del rapporto sociale; La
domanda di accertamento della comproprietà dei beni sociali in capo
al socio receduto può essere interpretata dal giudice del merito,
ove ne sussistano i presupposti, come domanda di liquidazione della
quota sociale. Nel giudizio volto alla liquidazione di quota sociale
in favore del socio uscente è legittimata passiva la società, ma
l′unico socio superstite può essere convenuto in giudizio sia in
nome di questa, sia in proprio, al fine di farne valere la
responsabilità per le obbligazioni sociali quale socio
illimitatamente responsabile"