La bigenitorialità nel diritto di famiglia italiano: fondamento normativo, principi applicativi e più recenti approdi giurisprudenziali.

Scritto da: Vanessa Patané - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

Il principio di bigenitorialità costituisce oggi un cardine dell’ordinamento in materia di filiazione e responsabilità genitoriale. Esso trova il proprio fondamento:

  • negli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., che tutelano i diritti inviolabili della persona, la famiglia come società naturale e il dovere-diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli;

  • nell’art. 8 CEDU, in materia di diritto al rispetto della vita familiare;

  • nell’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che riconosce il diritto del minore a mantenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, salvo contrarietà al suo interesse;

  • nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 (artt. 3 e 9), che impone la preminenza dell’interesse superiore del minore e il diritto a non essere separato dai genitori contro la loro volontà, salvo necessità.

Il principio non si esaurisce nella mera “frequentazione”, ma implica la partecipazione piena e condivisa di entrambi i genitori alla crescita, educazione e formazione del figlio, nel rispetto del suo superiore interesse.

La svolta normativa è rappresentata dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha introdotto l’istituto dell’affidamento condiviso, oggi disciplinato agli artt. 337-bis e ss. c.c., a seguito della riforma della filiazione operata dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. 

L’art. 337-ter c.c. dispone che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.

La norma codifica espressamente il diritto del minore alla bigenitorialità, collocandolo nell’alveo dei diritti soggettivi perfetti del figlio, e non già come mera facoltà dei genitori.

Il giudice è chiamato ad adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale del minore, valutando prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori.

L’affidamento esclusivo (art. 337-quater c.c.) rappresenta, dunque, ipotesi residuale, giustificata solo quando l’affidamento condiviso risulti contrario all’interesse del minore.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:

  • l’affidamento condiviso non implica necessariamente una perfetta parità di tempi di permanenza presso ciascun genitore;

  • la bigenitorialità non coincide con una rigida ripartizione aritmetica dei tempi di frequentazione.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il diritto alla bigenitorialità non comporta l’obbligo di una divisione paritetica dei tempi, dovendo il giudice modulare le modalità di frequentazione in concreto, in funzione dell’interesse del minore (Cass. civ., sez. I, 7 aprile 2022, n. 11218; Cass. civ., sez. I, 21 marzo 2023, n. 8230).

Il cosiddetto “collocamento prevalente” presso uno dei genitori non elide il principio di bigenitorialità, purché sia garantita una presenza significativa dell’altro genitore nella vita del figlio.

La conflittualità tra i genitori non costituisce, di per sé, causa ostativa all’affidamento condiviso.

La Corte di Cassazione ha precisato che solo una conflittualità tale da tradursi in un concreto pregiudizio per il minore può giustificare l’affidamento esclusivo (cfr. Cass. civ., sent. n. 22678/2024)

Diversamente, il conflitto – pur acceso – non può tradursi in una compressione del diritto del minore alla bigenitorialità.

Il giudice deve motivare in modo puntuale l’eventuale scelta dell’affidamento esclusivo, dimostrando l’inidoneità educativa dell’altro genitore o l’incompatibilità del regime condiviso con l’interesse del figlio.

Particolare rilievo assume la questione del trasferimento del genitore collocatario in altra città o Stato.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il trasferimento non può essere valutato in astratto, ma deve essere scrutinato in concreto alla luce:

  • delle esigenze lavorative e personali del genitore;

  • dell’impatto sulle relazioni del minore con l’altro genitore;

  • della concreta possibilità di preservare una relazione significativa.

Il giudice deve operare un bilanciamento tra libertà di autodeterminazione del genitore (artt. 2 e 16 Cost.) e diritto del minore alla bigenitorialità, ponendo sempre al centro l’interesse del figlio.

In materia di condotte ostative alla relazione con l’altro genitore, la giurisprudenza ha mostrato crescente attenzione verso i comportamenti di denigrazione e ostacolo sistematico alla frequentazione.

La Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice non può fondare le proprie decisioni su teorie prive di riconoscimento scientifico (come la c.d. PAS), ma deve valutare in concreto i comportamenti genitoriali e il loro impatto sul minore, anche mediante consulenza tecnica d’ufficio, nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie processuali (Cass. Civ. 24 marzo 2022 n. 9691).

Sul piano processuale, il procedimento è oggi regolato dagli artt. 473-bis.1 e ss. c.p.c., introdotti dalla riforma c.d. Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149).

Tra gli strumenti di tutela rilevano:

  • i provvedimenti ex art. 709-ter c.p.c. (oggi coordinati nel nuovo rito), per la soluzione delle controversie sull’esercizio della responsabilità genitoriale;

  • le misure coercitive indirette ex art. 614-bis c.p.c.;

  • la possibilità di modificare i provvedimenti relativi ai figli ex art. 337-quinquies c.c. in presenza di fatti sopravvenuti.

La bigenitorialità non è uno slogan, ma un principio giuridico strutturato, fondato su norme costituzionali, codicistiche e sovranazionali.

Essa impone:

  • ai genitori, un esercizio responsabile e cooperativo della funzione genitoriale;

  • ai difensori, un approccio tecnico, non ideologico, orientato alla tutela effettiva del minore;

  • al giudice, una motivazione rigorosa, ancorata a dati concreti e verificabili.

In un contesto sociale in cui il conflitto familiare tende ad acuirsi, la qualità dell’assistenza legale e la capacità di governare il contenzioso in modo strategico e competente rappresentano il vero discrimine tra tutela effettiva e mera litigiosità.

Per il professionista del diritto di famiglia, la bigenitorialità non è soltanto un principio da invocare, ma un terreno sul quale si misura la solidità dell’impostazione tecnica, la conoscenza della giurisprudenza di legittimità e la capacità di costruire soluzioni sostenibili e difendibili in giudizio.



Pubblicato da:


Vanessa Patané

Avvocato civilista




IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy