Pubblicazione legale:
A norma di quanto disposto dalla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 19851, ratificata dall’Italia con la Legge 16 ottobre 1989 n. 3642, il trust è un atto dispositivo inter vivos o mortis causa con cui il soggetto disponente (settlor) trasferisce tutti o parte dei propri beni (assets) ad un trustee il quale avrà il compito di amministrarli e gestirli secondo quanto previsto nell’atto istitutivo del trust, eventualmente, sotto la supervisione di un guardiano (protector o enforcer), nell’interesse di uno o più beneficiari (beneficiary) ovvero al fine del raggiungimento di un determinato scopo (purpose).
L’utilizzo del trust nelle procedure concorsuali antecedentemente alla riforma della legge fallimentare muoveva dall’intento di superare i vincoli posti all’azione degli organi della procedura in sede di liquidazione dell’attivo, ovvero dalla necessità di ampliare le possibilità di ricorso al concordato preventivo da parte dell’imprenditore in crisi; vincoli questi da tempo ritenuti incoerenti con le finalità perseguite dall’insolvenza concorsuale.
Fonte: Fallimenti e società - leggi l'articolo