Pubblicazione legale:
Operazioni e relative deliberazioni assembleari quali quella del raggruppamento di azioni, risolvendosi nella soggezione di un socio all’altrui potere di determinare la stessa cessazione del rapporto sociale così come nel caso di riscattabilità dell’azione, non sono introducibili in s.p.a. senza il consenso del socio ‘‘forzabile’’ o ‘‘riscattabile’’, non apparendo tale materia disponibile a maggioranza, a differenza di quella - contigua ma di portata più limitata - concernente mere limitazioni nel potere di trasferimento delle sue azioni in capo al socio ovvero un mero ‘‘riassestamento’’ dell’azionariato all’esito del raggruppamento delle azioni in capo agli stessi soci che le detenevano prima della concentrazione dei titoli partecipativi.
Fonte: Rivista Notariato