Frode "carosello" e bancarotta distrattiva (Nota a commento a Cass. Pen., Sez. V, 10 maggio 2016, n. 19460)

Scritto da: Valeria Manzo - Fallimenti e società




Pubblicazione legale: La vicenda posta all’attenzione del Supremo Consesso vede una società italiana che aliena dei beni, in regime di esenzione IVA, ad una società la cui sede legale è sita nell’Unione Europea la quale rivende gli stessi ad una società italiana (c.d. cartiera)che non ha alcuna struttura né svolge attività imprenditoriali effettive la quale rivende, a sua volta, i beni ad un costo inferiore alla società posta all’inizio del “carosello fiscale” che incassa l’IVA ma non la versa ed accumula, nel tempo un notevole debito IVA nei confronti dell’Erario. Nei singoli passaggi dei beni, ogni intermediario fruisce di una parte del disavanzo garantito dall’evasione dell’imposta sul valore aggiunto sia sotto il profilo del risparmio di prezzo da parte dell’acquirente finale che sotto forma di distrazione delle somme incassate dal soggetto importatore. La Cassazione, ritenendo che non sia necessario che ricorrano altri elementi di prova che giustifichino uno stabile meccanismo fraudolento destinato ad operare nel tempo, chiarisce che poiché il “carosello” si fonda sull’accumulo del debito IVA da parte della società c.d. cartiera importatrice, tutti i soggetti economici coinvolti, in quanto consapevoli di agire come parte di un meccanismo volto a recuperare e ripartire i vantaggi economici derivanti dal mancato versamento dell’IVA, rispondono dei reati fallimentari derivanti da tale condotta.

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Pubblicato da:


Valeria Manzo

Avv. PhD esperto di Diritto societario, fallimentare e sovraindebitamento




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