Con l'ordinanza n. 20228/2022 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dei presupposti per il riconoscimento del diritto a percepire l'assegno di mantenimento in favore del coniuge più debole, evidenziandone i caratteri distintivi rispetto all'assegno di divorzio

Cassazione civile sez. I - 23/06/2022, n. 20228




Sentenza giudiziaria: L'indirizzo tradizionale della giurisprudenza, che insiste sulla differenza di presupposti tra l'assegno divorzile e quello di separazione, ha trovato definitiva conferma anche di recente, essendosi ribadito che per quest'ultimo emolumento il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio trova giustificazione nella permanenza del vincolo coniugale, non riscontrabile nel caso dell'assegno divorzile il quale, a differenza dell'assegno di mantenimento, presuppone l'intervenuto scioglimento del matrimonio -cfr. Cass. n. 13408/2022; Cass. n. 20858/2021; Cass. n. 5605/2020-.



Pubblicato da:


Valentina Ferro

Matrimonialista e divorzista, diritto famiglia, recupero crediti, risarcimento danni




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