Caso legale:
Questa vicenda nasce dal Ricorso avanzato dal padre biologico della minore, cittadino egiziano e residente in Italia, con il quale richiedeva il riconoscimento della figlia minore, residente in Italia e cittadina Ucraina come la madre.
Il nostro Studio ha assistito la madre della minore, la quale chiedeva nella propria comparsa di costituzione e risposta il rigetto del Ricorso avanzato dal padre della minore.
Date le diverse nazionalità tanto dei genitori quanto della minore era necessario far riferimento al diritto internazione e, più precisamente, all'art. 35 della legge n. 218/1995 che prevedeva l'applicabilità della giurisdizione italiana (in quanto tutte le parti risultavano residenti in Italia), mentre la legge applicabile al caso di specie, era la legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se più favorevole, della legge nazionale del soggetto che richiedeva il riconoscimento.
Dopo un'analisi tanto del diritto della famiglia vigente in Egitto (nazione del padre) quanto di quello ucraino, (nazione della madre e della minore) ci si è resi sin da subito conto di dover applicare il Diritto Ucraino.
Ebbene, da un'analisi della normativa ucraina emergeva che, il padre non poteva vedersi accogliere la domanda avanzata con il Ricorso per vizi procedurali in cui era incorso.
Per tali ragioni, il Giudice del Tribunale di Roma, letti gli atti ed esaminato il Codice della famiglia Ucraino, ha rigettato il Ricorso del padre della minore con sentenza n. 4964/2025.