Caso legale:
In una recente esperienza professionale ci siamo trovati a dover affrontare una controversia piuttosto interessante sotto il profilo dell’opponibilità al debitore della cessione di un credito bancario in seguito a fusione societaria e successiva cartolarizzazione del credito.
Il caso nasce da un contratto di finanziamento stipulato da un soggetto privato (nostro cliente) con una società finanziaria. A seguito di un’operazione straordinaria di fusione per incorporazione, detta società veniva assorbita da un istituto bancario, che subentrava nei rapporti giuridici attivi e passivi. Tuttavia, a causa di difficoltà economiche, il debitore smetteva di corrispondere le rate previste dal piano di ammortamento pattuito.
A distanza di tempo, l’istituto bancario procedeva a cedere in blocco un portafoglio di crediti, tra cui anche quello oggetto della presente vicenda, a una società di recupero crediti. Quest’ultima, dopo diversi solleciti stragiudiziali, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale Ordinario di Velletri, che accoglieva la richiesta.
Ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo emesso dal Trib. Ordinario di Velletri, il debitore proponeva opposizione allo stesso, contestando in via principale la legittimazione attiva della società cessionaria, in quanto il contratto di cessione prodotto in giudizio non risultava assistito dalle forme di pubblicità previste a tutela dei terzi e, pertanto, non era opponibile la cessione (conclusa tra istituto bancario e Società di recupero crediti) al debitore.
Il Giudice adito con Sentenza n. 577/2024 accoglieva l’eccezione di legittimazione attiva avanzata dal debitore (nostro Cliente) affermando che: (i) la cessione del credito non era stata mai notificata al nostro cliente da parte opposta; (ii) la società di recupero crediti aveva depositato in atti un estratto della Gazzetta Ufficiale che conteneva il mero riferimento ad un avviso di cessione senza, tuttavia, individuare quali erano gli specifici contratti ceduti ed il relativo contenuto degli stessi; (iii) la Società di recupero crediti non aveva indicato nella pubblicità gli effettivi debitori ceduti, la posizione oggetto della cessione e gli estremi degli eventuali contratti che potevano consentire di identificare i debitori ceduti e (iv) mancava completamente l’individuazione del contratto di cessione.
Alla luce di tutto ciò, il Tribunale Ordinario di Velletri revocava il Decreto ingiuntivo emesso nei confronti del debitore e condannava la Società di recupero crediti a pagare, al debitore, un risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. quantificato in € 2.000,00 oltre alla refusione delle spese legali.