Pubblicazione legale:
Articolo di commento alla sentenza Cass., Sez. I, 28 settembre 2021, n. 35595.
MASSIMA: Un luogotenente elicotterista della Guardia di Finanza viene riconosciuto colpevole del reato di sabotaggio militare aggravato e continuato di cui all’art. 167, comma 1, e 47, n. 2, c.p.m.p. e 81, comma 1, c.p., per aver reso temporaneamente inservibili alcuni locali tecnici della base militare presso cui prestava servizio, avvicinando un barattolo di contenuto sconosciuto ai sensori di presenza di amianto, così alterando le rilevazioni successivamente eseguite dalle competenti Autorità sanitarie e rendendo necessaria la chiusura di detti luoghi per un limitato periodo di tempo. In considerazione della tenuità della condotta e della levità del danno arrecato dal militare al bene tutelato dall’art. 167 c.p.m.p., la Corte di Cassazione solleva il dubbio, rimettendo gli atti alla Consulta, circa la legittimità costituzionale della norma de qua, nella parte in cui non prevede l’applicabilità della circostanza attenuante della c.d. tenuità del fatto, a differenza della analoga norma del Codice penale (art. 253), che punisce il corrispondente reato comune, ponendosi in contrasto con il principio di uguaglianza e con il principio della finalità rieducativa della pena, consacrati rispettivamente all’art. 3 e all’art. 27, comma 3, della Costituzione.
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