Decreto ingiuntivo su finanziamento ceduto a società di cartolarizzazione

Tribunale di Livorno sentenza n. 456/2025




Sentenza giudiziaria: Due persone ricevevano decreto ingiuntivo da una società di cartolarizzazione che pretendeva il pagamento in forza di contratti di finanziamento ottenuto a seguito di acquisto di un pacchetto di crediti deteriorarti da una società che esercita nel mercato dei finanziamenti ai consumatori. Dopo aver tentato una richiesta di esibizione della documentazione ai sensi dell'art. 119 c. 4 TUB il decreto ingiuntivo veniva opposto per: - mancanza di prova della cessione del credito; - mancanza di prova che tra i crediti ceduti vi fosse anche quello dei destinatari del decreto ingiuntivo; - assenza di legittimazione della società di cartolarizzazione e mancanza dei requisiti per svolgere attività del recupero crediti; - decadenza del beneficio per mancato esercizio dell'azione contro il debitore principale nei sei mesi dalla cessazione del rapporto; - inosservanza della buona fede contrattuale e omessa valutazione del merito creditizio e abusiva concessione del credito. Il Tribunale di Livorno accoglieva la domanda degli opponenti per non aver la società di cartolarizzazione dimostrato la effettiva cessione del credito assorbendo le altre ragioni di impugnazione e condannava la medesima ocietà di cartolarizzazione al pagamento delle spese legali.



Pubblicato da:


Umberto Barbensi

Avvocato Civilista e Penalista




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