Spionaggio familiare: quando la gelosia diventa reato

Scritto da: Stefano Bonacina - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:


Che la gelosia sia la tomba dell’amore è cosa nota. Che alcune condotte di controllo del partner, dalle più innocenti a quelle patologiche, costituiscano reato, forse meno. 

Vi siete mai chiesti fin dove può spingersi un partner geloso? E se questo avesse accesso a strumenti in grado di controllare ogni aspetto della nostra vita? In alcuni casi si può addirittura parlare di gelosia patologica di tipo ossessivo, che, grazie o per colpa delle tecnologie del XXI secolo può sfociare in condotte, che possono essere definite cyberviolenze familiari.

Negli ultimi decenni vi è stata un’impennata di procedimenti penali che hanno avuto ad oggetto condotte di controllo di varia natura sul partner. In effetti,  i mezzi offerti dall’attuale  tecnologia sono svariati: dall’ispezione o intercettazione abusiva del telefono cellulare, del PC o del tablet,  alla geo-localizzazione, al furto dei dati, ecc..

Quando si sospetta un tradimento del proprio partner, istintivamente si ricercano le prove del misfatto.

Il primo apparecchio utile al geloso è sicuramente l’amato/odiato smartphone, che accompagna per l’intera giornata le nostre attività. Oltre a contenere una miriade di informazioni, lo smartphone è normalmente a portata di mano dell’investigatore fai da te e spesso il partner ne ha condiviso pure le credenziali d’accesso.

Tuttavia spiare il telefono del partner può integrare quantomeno il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico previsto dall’art. 615 ter c.p. (punito con la reclusione da uno a cinque nella forma non aggravata), a nulla rilevando la circostanza della precedente condivisione delle credenziali d’accesso da parte del titolare. La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere irrilevante “la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all'autore del reato, in epoca antecedente rispetto all'accesso abusivo, dallo stesso titolare delle credenziali, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l'eventuale ambito autorizzatorio[1].

Ovviamente l’illiceità della condotta di spionaggio rileva anche per altri tipi di hardware, quali pc o tablet. Lo sa bene il marito che, per addurre prove rilevanti in sede di separazione, aveva effettuato un accesso abusivo al profilo skype della moglie. Nonostante il profilo fosse aperto sul p.c. e questo fosse in uno spazio comune della casa, la condotta è stata ritenuta integrare  il reato di accesso abusivo a sistema informatico (art. 615 ter c.p.) e il delitto di violazione e sottrazione di corrispondenza (art. 616 c.p.)[2].

A responsabilità penali andrà incontro anche il soggetto che controllerà il partner con riprese visive o sonore nei luoghi di privata dimora (art. 615 bis c.p. - interferenza illecite nella vita privata)[3]; che installerà spyware per intercettare comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche (Art. 617 bis, quater e quinquies c.p.).

Merita un cenno, non fosse altro che per la spiccata fantasia, il caso del geloso che nascose nell'automobile un cellulare, con risposta automatica, volto ad intercettare le conversazioni effettuate dalla moglie. In questo caso, però, la Suprema Corte non ha ritenuto sussistere alcun reato, poiché non furono captate le conversazioni di entrambi gli interlocutori e, inoltre, l’auto non venne considerata luogo di privata dimora[4].

Sul tema dello “spionaggio” familiare si è espressa anche la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale, con una recente sentenza[5], ha condannato la Romania per non aver correttamente qualificato le intrusioni lesive della riservatezza informatica e della segretezza della corrispondenza poste in essere da un soggetto che, dopo essersi introdotto abusivamente nel computer dell’ex moglie, aveva avuto accesso ai suoi vari account, inclusi quelli social, e ha acquisito i suoi dati e le sue immagini. La CEDU ha ritenuto, infatti, che la condotta in esame dovesse essere riqualificata come violenza domestica.

Ma i dati estrapolati dai dispositivi del partner posso essere prodotti per fornire la prova di relazioni extraconiugali? In realtà, laddove l’acquisizione delle prove avvenga in violazione di disposizioni penali, come nei casi sopra descritti, la documentazione non può costituire elemento di prova, a prescindere della sua rilevanza. Si tratta, infatti, di prove illecite che non possono essere valutate in positivo se indicate come elemento di accusa. Esse potranno essere invece valutate in giudizio solo quando funzionali al diritto di difesa.

In conclusione, la gelosia o la semplice curiosità nei confronti del nostro partner potranno costare care e, oltre ad essere moralmente discutibili, potranno spingere a commettere diversi reati.

Stefano Bonacina – Riproduzione riservata



[1] Cass. Pen. Sez. V, n. 72/2020.

[2] Tribunale di Milano, GIP Manzi, ord. 17 aprile 2013.

[3] E’ il caso del soggetto che registra, ad insaputa del partner, la conversazione telefonica che intercorre fra quest’ultimo ed un soggetto terzo nelle mura domestiche (Cass. Sez. V n. 35681/2014).

[4] Cass. Pen. Sez. V, n. 28251/09.

[5] Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Buturuga c. Romania, ricorso n. 56867/15, 11 febbraio 2020.



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Stefano Bonacina

Avvocato Penalista




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