Pubblicazione legale:
Gli stipendi e le pensioni, invece, sono beni relativamente impignorabili, ovvero possono essere oggetto di pignoramento, ma solo entro i limiti di pignorabilità stabiliti dall’art. 545 c.p.c. (e dall’art. 2 del Testo Unico n. 180 del 1950 per i pubblici dipendenti).
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