Pubblicazione legale:
Con sentenza n. 32 del 29.2.2024,
la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell' art 2952, comma 2, c.c., nel testo in vigore tra il 2008 ed il 2012, nella
parte in cui prevedeva il termine di prescrizione biennale dei diritti che
derivano dai contratti di assicurazione sulla vita, ivi compreso il diritto
all’indennizzo, che attualmente, a seguito della novella del 2012, è divenuto
appunto di dieci anni.
La Consulta ha ritenuto di
pronunciarsi nei surriferiti termini ritenendo illegittima la disposizione
sottoposta al suo vaglio per violazione degli artt. 3 e 47 della Costituzione
in quanto, da un lato, rendeva estremamente difficile l’esercizio dei diritti
da parte del beneficiario di una polizza vita (soprattutto nell’ipotesi,
tutt’altro che remota, in cui non fosse stato a conoscenza del contratto di
assicurazione sulla vita e/o della disposizione in suo favore), dall’altro
perché la previsione di un termine così breve per l’esercizio del diritto non è
giustificata atteso che comprime in modo ingiusto la tutela del risparmio in
funzione previdenziale.
Ne consegue che, con decorrenza
dalla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, avvenuta il 6
marzo 2024, anche per contratti che avrebbero dovuto essere liquidati in virtù
di fatti verificatisi nell’arco temporale predetto (2008/2012) sarà quindi possibile
far valere i propri diritti, entro il termine decennale e non più entro il
ristretto limite biennale previgente.
Certo, non si può non considerare
che, essendo la pronuncia della Corte Costituzione intervenuta solo ora, quindi
a così lunga distanza rispetto all’arco temporale a cui si riferisce, rari
saranno i casi che, in concreto, potranno effettivamente beneficiare di quanto
statuito dalla Consulta.