Conferenza:
L’affido etero familiare è un istituto giuridico che trova la propria disciplina in una legge speciale fuori dal
codice civile, che è la Legge 184/1983, intitolata prima “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei
minori” e poi, a seguito della riforma del 2001, “Diritto del minore ad una famiglia”.
Questa legge all’art. 1 enuncia il principio generale per cui ogni minore ha diritto di crescere ed essere
educato nell’ambito della propria famiglia, tuttavia, nel momento in cui la famiglia non è in grado di
provvedere alla crescita ed all’educazione del minore, l’ordinamento interviene offrendo aiuti e misure di
diversa portata. Interventi di sostegno e aiuto sono (o dovrebbero) essere senz’altro disposti quando la
famiglia si trovi in una condizione di indigenza, in quanto le difficoltà economiche non possono essere di
ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. Poi, nel caso di temporanee difficoltà
familiari (non solo di carattere economico) è prevista la possibilità dell’affidamento dei minori ad un’altra
famiglia. Infine, solo come extrema ratio, per i più gravi casi in cui il minore si trovi in uno stato di
abbandono ossia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a
provvedervi, esiste il rimedio dell’adozione, istituto che prevede la sostituzione della famiglia d’origine con
una nuova famiglia che diventerà quella legittima dell’adottato.
Fonte: Affidamento familiare, un'opportunità per tutti. Gattinara (VC)