Sentenza giudiziaria:
L'ingegnere, dipendente di Enac, con la qualifica di dirigente del servizio pianificazione strategica, domandava al Tribunale di Roma l'accertamento della natura aggiuntiva degli incarichi di ingegnere capo conferitigli dall'ente e il diritto al compenso ex art. 22 CCNL dirigenti Enac, che gli rigettava la domanda sostenendo come i compiti di ingegnere capo rientrassero in pieno tra i compiti del servizio a cui era preposto e come dunque non potessero considerarsi aggiuntivi. Appellava la sentenza l'ingegnere lamentando 4 motivi di appello e la Corte, con una sentenza molto articolata, motivava la fondatezza della domanda ed, in riforma della sentenza impugnata, condannava l'ente al pagamento della somma indicata dall'appellante non avendo l'ente appellato sollevato alcuna contestazione in ordine alla quantificaione del compenso operata già nei conteggi allegati al ricorso ex art. 414 cpc secondo i criteri di cui all'art. 22 CCNL, oltre alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.