Sentenza giudiziaria:
La lavoratrice, dipendente di volo di una compagnia aerea, licenziata per aver bloccato l'uscita dei passeggeri dalla porta anteriore dell'aeromobile ed aver disubbidito agli ordini del comandante attivando la procedura di emergenza sottobordo, impugnava il licenziamento e il Tribunale, accertata l'insussistenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro, in applicazione dell'art. 18, comma 5, della legge 20 maggio 1970 n. 300 così come modificata dalla legge 28 giugno 2012 n. 92, condannava la società al pagamento dell'indennità risarcitoria. La lavoratrice reclamava in secondo grado e la Corte d'appello, ritenuto insussistente il fatto contestato alla lavoratrice (l'unico provato e cioè l'aver bloccato l'uscita dei passeggeri dalla porta anteriore dell'aeromobile) perchè non costituente addebito disciplinarmente rilevante, applicava la tutela reale c.d. debole e ne ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro liquidando l'indennità risarcitoria in applicazione dell'art. 18, comma 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300 così come modificata dalla legge 28 giugno 2012 n. 92. Proponeva ricorso per cassazione la compagnia aerea denunciando la falsa applicazione dell'art. 18, così come modificato, per erronea applicazione del comma 4 piuttosto che del 5. La Corte di Cassazione riteneva il ricorso infondato condividendo il ragionamento del giudice di secondo grado.