Sentenza giudiziaria:
A seguito di decreto di modifica delle condizioni di separazione del 25 giugno 1992, il Tribunale di Roma stabiliva a carico del marito l’obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di lire 2.800.000 (di cui lire 2.000.000 per la moglie ed il residuo per le due figlie con lei conviventi), sul presupposto che percepiva uno stipendio di lire 5.500.000 mensili, mentre la moglie non aveva alcuna stabile attività lavorativa. Successivamente la signora veniva assunta quale insegnante di ruolo e il marito nel 1997 andava in pensione con una sensibile diminuzione della sua retribuzione e si rivolgeva al Tribunale per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcun riconoscimento di un assegno divorzile mentre la ex coniuge, aderendo alla domanda di divorzio, chiedeva la corresponsione di un assegno divorzile determinato in € 2.500,00 mensili, nonchè la quota del 40% del TFR maturato negli anni di lavoro del marito coincisi con il matrimonio. Il Tribunale determinava in euro 400,00 mensili l’ammontare dell’assegno divorzile dovuto dal marito alla signora e rigettava la domanda relativa al TFR essendo stato percepito prima della proposizione della domanda di divorzio.