Accoglimento ricorso ex art. 702 bis cpc con ordine di cancellazione nota di trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa famigliare

Ordinanza del 14/06/2018 n. 13357/18 - Tribunale Civile di Roma - Sezione I




Sentenza giudiziaria: Con ricorso ex. art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato in data 9 marzo 2017, il Sig...ricorreva al Tribunale affinché, vista la propria competenza, ai sensi del comma 3 dell’art. 702 bis cpc, inaudita altera parte o con eventuale comparizione delle parti per la discussione, ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua, prendesse atto della circostanza dell’avvenuto spontaneo rilascio da parte della Sig.ra....della casa familiare di proprietà del Sig..., così come riportato nella sentenza n. 2989/2016 della Corte d’appello di Roma, e per l’effetto ordinasse la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione del detto immobile a favore della signora. A sostegno della domanda il ricorrente adduceva che la sentenza della Corte d’Appello, per quanto riguardava la casa coniugale, prendeva solo atto dell'avvenuta riconsegna in data 28.07.2015 ma nulla decideva in merito alla casa stessa non essendo stata avanzata una domanda di revoca del precedente provvedimento di assegnazione della suddetta casa per i motivi previsti dalla legge ma essendo in presenza di una spontanea riconsegna dell’immobile da parte dell’assegnataria. Controparte si costituiva in giudizio impugnando e contestando la domanda ritenendo l’azione improcedibile ma successivamente associandosi alla richiesta del ricorrente e il Tribunale ordinava al Conservatore dei Registri Immobiliari di Roma di procedere alla cancellazione della nota di trascrizione relativa all'assegnazione della casa famigliare.



Pubblicato da:


Sarah Bruna

Avvocato (diritto civile, del lavoro ed aeronautico)




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