Pubblicazione legale:
Con la sentenza n. 8644 del 5 marzo 2026, la Seconda Sezione
Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla configurabilità della
circostanza aggravante della minorata difesa nel contesto delle truffe
realizzate con strumenti informatici. La pronuncia consolida un orientamento
giurisprudenziale di rilievo, chiarendo come la natura stessa della truffa
"a distanza" integri i presupposti dell'aggravante, oggi
specificamente tipizzata dal legislatore nell'art. 640, comma 2-ter, del codice
penale.
Il Fatto e il Ricorso in Cassazione
Il caso sottoposto all'esame della Suprema Corte riguardava
la condanna di un imputato per il reato di truffa aggravata. La condotta
delittuosa si era concretizzata attraverso l'invio di una comunicazione via
email alla persona offesa, con la quale si rappresentava una falsa sospensione
della sua carta postale. Tale artificio induceva la vittima a compiere atti che
permettevano all'imputato di attivare una nuova carta a proprio nome,
conseguendo un ingiusto profitto tramite il trasferimento di denaro dal conto
della vittima.
La difesa dell'imputato aveva proposto ricorso per
cassazione, contestando, tra gli altri motivi, la sussistenza dell'aggravante
della minorata difesa di cui all'art. 61, n. 5, c.p. Secondo la tesi difensiva,
i giudici di merito avrebbero erroneamente desunto la vulnerabilità della
vittima ex se dalle sole modalità "a distanza" della condotta,
senza procedere a una valutazione concreta dell'effettivo ostacolo alla difesa
L'Evoluzione Normativa: dall'art. 61, n. 5, all'art. 640, co.
2-ter, c.p.
Per comprendere appieno la portata della decisione, è
essenziale inquadrare l'evoluzione normativa che ha interessato la materia.
Storicamente, la giurisprudenza ha ricondotto le truffe online nell'alveo
dell'aggravante comune della minorata difesa (art. 61, n. 5, c.p.),
valorizzando l'approfittamento delle circostanze di luogo.
La distanza fisica tra l'agente e la vittima è stata
considerata un fattore determinante, in quanto consente al truffatore di:
Questo consolidato orientamento giurisprudenziale è stato
recepito dal legislatore con la legge 28 giugno 2024, n. 90, la quale ha
introdotto, all'art. 640 c.p., il comma 2-ter. Tale norma ha creato una
circostanza aggravante specifica per la truffa:
"se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti
informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui
identificazione" .
Come sottolineato dalla stessa Cassazione in questa e altre
pronunce, non si tratta di un'aggravante "di nuovo conio", ma della
"enucleazione" di un'ipotesi specifica di minorata difesa, già
ricompresa nella fattispecie generale dell'art. 61, n. 5, c.p.
Il legislatore ha, in sostanza, "sottratto" la
truffa telematica dalla disciplina comune per riservarle una considerazione
autonoma.
Successivi interventi legislativi, come il D.L. 1 aprile
2025, n. 48 (convertito in L. 9 giugno 2025, n. 80), hanno ulteriormente
riorganizzato la struttura dell'art. 640 c.p., spostando l'aggravante della
minorata difesa "comune" in un apposito terzo comma, con un
trattamento sanzionatorio più severo e la procedibilità d'ufficio.
Al contrario, per la nuova aggravante "telematica"
di cui al n. 2-ter, è stato previsto un regime di procedibilità a querela di
parte, segnando una scelta consapevole del legislatore.
La Decisione della Corte di Cassazione
Nel disattendere il ricorso, la Corte di Cassazione ha
rigettato la tesi difensiva, ritenendo manifestamente infondata la doglianza
relativa all'aggravante. I giudici di legittimità hanno ribadito il principio
secondo cui nelle truffe online la distanza tra i luoghi in cui si trovano
l'agente e la vittima determina una posizione di intrinseco vantaggio per il
primo.
La Corte ha affermato che:
"sussiste l'aggravante della minorata difesa, con
riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali
egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi
di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online, poiché, in tal
caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in
anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova
l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli
di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun
efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi
agevolmente alle conseguenze della propria condotta" .
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione
della Corte d'Appello fosse corretta e conforme a tale principio. L'imputato
aveva approfittato della distanza e delle modalità telematiche per indurre in
errore la vittima, la quale, fidandosi delle informazioni ricevute via email,
non aveva avuto modo di verificare la veridicità della richiesta di attivazione
della nuova carta. La condotta, pertanto, integrava pienamente l'aggravante,
poiché l'agente aveva sfruttato consapevolmente le condizioni di luogo
"virtuale" per facilitare l'azione delittuosa.
Valutazione in Concreto vs. Presunzione
La sentenza in esame si inserisce nel dibattito
giurisprudenziale circa la necessità di una valutazione "in concreto"
dell'aggravante, in contrapposizione a un'applicazione automatica per tutte le
truffe online. Sebbene alcune pronunce abbiano messo in guardia dal trasformare
una mera modalità della condotta in un'aggravante presunta, richiedendo un
accertamento specifico dei vantaggi ottenuti dall'agente, la decisione n.
8644/2026 chiarisce che la valutazione in concreto non esclude la rilevanza
delle caratteristiche intrinseche della truffa telematica.
L'analisi "in concreto" consiste nel verificare se
l'agente abbia effettivamente tratto profitto dalla distanza e dall'uso di
strumenti telematici per ostacolare la difesa della vittima. Nel caso
analizzato, tale approfittamento era palese: la comunicazione esclusivamente
via email e la distanza fisica avevano impedito alla persona offesa qualsiasi
forma di controllo diretto, rendendola più vulnerabile agli artifici e raggiri
Conclusioni
La sentenza n. 8644 del 2026 conferma la solidità
dell'orientamento che vede nella truffa telematica una forma di reato aggravato
dalla minorata difesa. La Corte ribadisce che la separazione fisica e l'uso di
mezzi informatici che schermano l'identità dell'autore costituiscono, di per
sé, un fattore che ostacola la difesa della vittima e di cui l'agente
approfitta consapevolmente.
La pronuncia assume particolare rilievo anche alla luce della
recente codificazione dell'aggravante all'art. 640, comma 2-ter, c.p., fungendo
da chiave interpretativa della nuova norma. Essa chiarisce che la ratio
della nuova disposizione è la stessa che per anni ha giustificato
l'applicazione dell'art. 61, n. 5, c.p. alle truffe online, confermando che la
vulnerabilità della vittima in tali contesti non è un'astrazione, ma una
conseguenza diretta e concreta delle modalità operative scelte dal reo. Infine,
la Corte ricorda che la sussistenza di tale aggravante preclude l'applicazione
della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis
c.p.), a testimonianza del maggior disvalore attribuito a tali condotte.