Truffe on line, l'aggravante della minorata difesa

Scritto da: Salvatore Taverniti - Pubblicato su IUSTLAB




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Con la sentenza n. 8644 del 5 marzo 2026, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa nel contesto delle truffe realizzate con strumenti informatici. La pronuncia consolida un orientamento giurisprudenziale di rilievo, chiarendo come la natura stessa della truffa "a distanza" integri i presupposti dell'aggravante, oggi specificamente tipizzata dal legislatore nell'art. 640, comma 2-ter, del codice penale.

Il Fatto e il Ricorso in Cassazione

Il caso sottoposto all'esame della Suprema Corte riguardava la condanna di un imputato per il reato di truffa aggravata. La condotta delittuosa si era concretizzata attraverso l'invio di una comunicazione via email alla persona offesa, con la quale si rappresentava una falsa sospensione della sua carta postale. Tale artificio induceva la vittima a compiere atti che permettevano all'imputato di attivare una nuova carta a proprio nome, conseguendo un ingiusto profitto tramite il trasferimento di denaro dal conto della vittima.

La difesa dell'imputato aveva proposto ricorso per cassazione, contestando, tra gli altri motivi, la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa di cui all'art. 61, n. 5, c.p. Secondo la tesi difensiva, i giudici di merito avrebbero erroneamente desunto la vulnerabilità della vittima ex se dalle sole modalità "a distanza" della condotta, senza procedere a una valutazione concreta dell'effettivo ostacolo alla difesa

L'Evoluzione Normativa: dall'art. 61, n. 5, all'art. 640, co. 2-ter, c.p.

Per comprendere appieno la portata della decisione, è essenziale inquadrare l'evoluzione normativa che ha interessato la materia. Storicamente, la giurisprudenza ha ricondotto le truffe online nell'alveo dell'aggravante comune della minorata difesa (art. 61, n. 5, c.p.), valorizzando l'approfittamento delle circostanze di luogo.

La distanza fisica tra l'agente e la vittima è stata considerata un fattore determinante, in quanto consente al truffatore di:

  • Schermare la propria identità, rendendo più complessa l'identificazione.
  • Evitare un controllo preventivo ed efficace sul bene o servizio offerto.
  • Sottrarsi più agevolmente alle conseguenze della propria condotta illecita.

Questo consolidato orientamento giurisprudenziale è stato recepito dal legislatore con la legge 28 giugno 2024, n. 90, la quale ha introdotto, all'art. 640 c.p., il comma 2-ter. Tale norma ha creato una circostanza aggravante specifica per la truffa:

"se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione" .

Come sottolineato dalla stessa Cassazione in questa e altre pronunce, non si tratta di un'aggravante "di nuovo conio", ma della "enucleazione" di un'ipotesi specifica di minorata difesa, già ricompresa nella fattispecie generale dell'art. 61, n. 5, c.p.

Il legislatore ha, in sostanza, "sottratto" la truffa telematica dalla disciplina comune per riservarle una considerazione autonoma.

Successivi interventi legislativi, come il D.L. 1 aprile 2025, n. 48 (convertito in L. 9 giugno 2025, n. 80), hanno ulteriormente riorganizzato la struttura dell'art. 640 c.p., spostando l'aggravante della minorata difesa "comune" in un apposito terzo comma, con un trattamento sanzionatorio più severo e la procedibilità d'ufficio.

Al contrario, per la nuova aggravante "telematica" di cui al n. 2-ter, è stato previsto un regime di procedibilità a querela di parte, segnando una scelta consapevole del legislatore.

La Decisione della Corte di Cassazione

Nel disattendere il ricorso, la Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva, ritenendo manifestamente infondata la doglianza relativa all'aggravante. I giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui nelle truffe online la distanza tra i luoghi in cui si trovano l'agente e la vittima determina una posizione di intrinseco vantaggio per il primo.

La Corte ha affermato che:

"sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti online, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta" .

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse corretta e conforme a tale principio. L'imputato aveva approfittato della distanza e delle modalità telematiche per indurre in errore la vittima, la quale, fidandosi delle informazioni ricevute via email, non aveva avuto modo di verificare la veridicità della richiesta di attivazione della nuova carta. La condotta, pertanto, integrava pienamente l'aggravante, poiché l'agente aveva sfruttato consapevolmente le condizioni di luogo "virtuale" per facilitare l'azione delittuosa.

Valutazione in Concreto vs. Presunzione

La sentenza in esame si inserisce nel dibattito giurisprudenziale circa la necessità di una valutazione "in concreto" dell'aggravante, in contrapposizione a un'applicazione automatica per tutte le truffe online. Sebbene alcune pronunce abbiano messo in guardia dal trasformare una mera modalità della condotta in un'aggravante presunta, richiedendo un accertamento specifico dei vantaggi ottenuti dall'agente, la decisione n. 8644/2026 chiarisce che la valutazione in concreto non esclude la rilevanza delle caratteristiche intrinseche della truffa telematica.

L'analisi "in concreto" consiste nel verificare se l'agente abbia effettivamente tratto profitto dalla distanza e dall'uso di strumenti telematici per ostacolare la difesa della vittima. Nel caso analizzato, tale approfittamento era palese: la comunicazione esclusivamente via email e la distanza fisica avevano impedito alla persona offesa qualsiasi forma di controllo diretto, rendendola più vulnerabile agli artifici e raggiri

Conclusioni

La sentenza n. 8644 del 2026 conferma la solidità dell'orientamento che vede nella truffa telematica una forma di reato aggravato dalla minorata difesa. La Corte ribadisce che la separazione fisica e l'uso di mezzi informatici che schermano l'identità dell'autore costituiscono, di per sé, un fattore che ostacola la difesa della vittima e di cui l'agente approfitta consapevolmente.

La pronuncia assume particolare rilievo anche alla luce della recente codificazione dell'aggravante all'art. 640, comma 2-ter, c.p., fungendo da chiave interpretativa della nuova norma. Essa chiarisce che la ratio della nuova disposizione è la stessa che per anni ha giustificato l'applicazione dell'art. 61, n. 5, c.p. alle truffe online, confermando che la vulnerabilità della vittima in tali contesti non è un'astrazione, ma una conseguenza diretta e concreta delle modalità operative scelte dal reo. Infine, la Corte ricorda che la sussistenza di tale aggravante preclude l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), a testimonianza del maggior disvalore attribuito a tali condotte.

 

 



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Avvocato Salvatore Taverniti a Catanzaro
Salvatore Taverniti

Avvocato Penalista e Civilista