La vendita di singoli marchi e proprietà intellettuali configura cessione di ramo d’azienda.

Scritto da: Salima Es Sebar - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

 L’Amministrazione Finanziaria con risposta all’istanza di interpello n. 546/2020 ha qualificato cessione di ramo di azienda ex art. 2112, comma 5, c.c. quella avente ad oggetto esclusivamente marchi e rimanenze di magazzino.

Infatti, secondo l’interpellata tali Asset ancorché suscettibili di autonoma valutazione economica, “se ceduti contestualmente in quanto preordinati all'obiettivo strategico di acquisizione della proprietà diretta e dello sviluppo di marchi propri, in modo da vedere rafforzata la propria continuità aziendale, possono essere ragionevolmente considerati suscettibili di una valutazione unitaria quale cessione di ramo di azienda".

Pertanto, ai fini fiscali, tale cessione risultando alla stregua di cessione di ramo d’azienda dovrà ritenersi esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b del d.P.R. 633/1972 ed assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Avv. Salima Es Sebar



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Salima Es Sebar

Avvocato a Prato




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