Pubblicazione legale:
L’Amministrazione Finanziaria con risposta all’istanza di
interpello n. 546/2020 ha qualificato cessione di ramo di azienda ex art. 2112,
comma 5, c.c. quella avente ad oggetto esclusivamente marchi e rimanenze di
magazzino.
Infatti, secondo l’interpellata tali Asset ancorché
suscettibili di autonoma valutazione economica, “se ceduti contestualmente in quanto
preordinati all'obiettivo strategico di acquisizione della proprietà diretta e
dello sviluppo di marchi propri, in modo da vedere rafforzata la propria
continuità aziendale, possono essere ragionevolmente considerati suscettibili
di una valutazione unitaria quale cessione di ramo di azienda".
Pertanto, ai fini fiscali, tale cessione risultando alla
stregua di cessione di ramo d’azienda dovrà ritenersi esclusa dall'ambito di
applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b del d.P.R. 633/1972
ed assoggettata ad imposta di registro in misura proporzionale ai sensi e per
gli effetti dell'art. 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Avv. Salima Es Sebar