Responsabilità medica civile e penale

Scritto da: Rossella Di Pietro -




Pubblicazione legale: La responsabilità del sanitario rappresenta storicamente una delle più controverse questioni in tema di responsabilità civile e penale, passando per la sua diversa qualificazione il bilanciamento tra la tutela della salute e la c.d. medicina difensiva, quale species della più ampia libertà di autodeterminazione del medico. Gli interessi sottesi alla materia ben spiegano, allora, l’alternanza di impostazioni giurisprudenziali e il più recente susseguirsi di interventi normativi coi quali il legislatore ha inteso riordinare la materia, con esiti, tuttavia, non sempre rispondenti alle intenzioni. Ad oggi, la materia è disciplinata dalla Legge Gelli (n. 24 dell’8 marzo 2017) che all’art. 7 ha ridisegnato la disciplina della responsabilità civile della struttura sanitaria e dell’esercente la professione sanitaria, prevedendo al primo comma che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. Nell’imperversare dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che sta interessando l’intero Paese e che sta vendendo impegnate tutte le risorse sanitarie disponibili, sono state emanate diverse norme di natura emergenziale che dovranno essere convertite in legge secondo l’iter parlamentare, tra le quali rientra il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

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Rossella Di Pietro

Avvocato penalista, responsabilità penale di impresa e privacy.




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