Pubblicazione legale:
Il legislatore con la l. 94/2009 ha introdotto, nel catalogo dei reati del D.lgs. 231/2001, l’art. 24-ter, rubricato “Delitti di criminalità organizzata”, che prevede sanzioni pecuniarie ed interdittive per l’ente che si rende responsabile di uno dei delitti dipendenti dai reati di criminalità organizzata.
Nelle logiche applicative del Decreto, in ambito aziendale e societario, i reati presupposto in questione vengono indicati nell’area delle attività c.d. sensibili e astrattamente realizzabili in quei processi – sponsorizzazioni, rapporti con terze parti, risorse umane - che attengono alla gestione e funzionamento del soggetto giuridico.
La struttura aperta delle fattispecie di criminalità organizzata e la mancata selezione dei delitti apre legittimamente al dubbio sul se, attraverso il disposto del 24-ter non possa arrivarsi a nascondere la surrettizia elusione del principio del numerus clausus dei fatti in grado di fondare la responsabilità dell’ente, violando così il principio di legalità richiamato autonomamente dall’art. 2 dello stesso D.lgs. 231/2001
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