Pubblicazione legale:
Nelle settimane in cui l’Italia si è trovata a fronteggiare la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, lo spasmodico susseguirsi di fonti normative, spesso in contrasto tra loro, ha posto, a più riprese, all’attenzione degli interpreti del diritto la questione della legittimità della compressione di diritti fondamentali nel contesto emergenziale a tutt’oggi in corso.
Il riferimento è al necessario bilanciamento tra il diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione, e il diritto alla tutela e sicurezza dei dati personali, quale specificazione della tutela dello sviluppo della persona umana, sub specie di libertà di autodeterminazione, di cui all’art. 2 della Carta Fondamentale.
La questione, di non poco momento laddove si consideri che si tratta, in entrambi i casi, di principi fondamentali dello Stato di diritto, rende necessaria un’opera di selezione dell’interprete poiché la Carta Fondamentale manca di un’aprioristica selezione e bilanciamento tra i principi di pari rango costituzionale.
Diviene centrale, allora, il bilanciamento tra gli stessi al fine di definire il punto di equilibrio, contestualizzato e contingente, tra i due diritti.
Premessa metodologica è, infatti, che di bilanciamento non può parlarsi in via assoluta e astratta, ma si abbisogna invece che i singoli principi vengano calati nel caso concreto, affinché possa esattamente delinearsi lo spazio applicativo dell’uno e quello delimitante dell’altro.
Fatta questa premessa bisogna comprendere come le regole recentemente dettate dal Regolamento UE 2016/679, si calano nel contesto aziendale nel momento emergenziale.
Fonte: Impresa&Diritto - leggi l'articolo