Pubblicazione legale:
1) L'istanza di frazionamento catastale non è configurabile a guisa di “istanza” in senso proprio, in rapporto alla quale possa perfezionarsi il silenzio assenso, “equivalente a provvedimento (espresso) di accoglimento” o radicarsi un obbligo di preavviso dei motivi ostativi al suo accoglimento, sicché l’attestazione comunale prevista in conseguenza del deposito del tipo di frazionamento riveste caratteri meramente dichiarativo-certificativi irriducibili ai paradigmi declinati dagli artt. 10 bis e 20, comma 1, della l. n. 241/1990.
2) Al Comune è assegnata una mera funzione certificativa, ossia di attestazione del deposito del tipo di frazionamento, senza alcun potere di sindacare i contenuti dell'elaborato o denegare l'attestazione del deposito stessa, ferma restando ovviamente la possibilità di valutare la correttezza intrinseca o l'idoneità del frazionamento in sede di esame del progetto in funzione del quale è stato eseguito.
Fonte: Nel diritto editore - leggi l'articolo