Istanza di frazionamento catastale e potere del comune

Scritto da: Rosario Vincenzo Ricci - Nel diritto editore




Pubblicazione legale: 1) L'istanza di frazionamento catastale non è configurabile a guisa di “istanza” in senso proprio, in rapporto alla quale possa perfezionarsi il silenzio assenso, “equivalente a provvedimento (espresso) di accoglimento” o radicarsi un obbligo di preavviso dei motivi ostativi al suo accoglimento, sicché l’attestazione comunale prevista in conseguenza del deposito del tipo di frazionamento riveste caratteri meramente dichiarativo-certificativi irriducibili ai paradigmi declinati dagli artt. 10 bis e 20, comma 1, della l. n. 241/1990. 2) Al Comune è assegnata una mera funzione certificativa, ossia di attestazione del deposito del tipo di frazionamento, senza alcun potere di sindacare i contenuti dell'elaborato o denegare l'attestazione del deposito stessa, ferma restando ovviamente la possibilità di valutare la correttezza intrinseca o l'idoneità del frazionamento in sede di esame del progetto in funzione del quale è stato eseguito.

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Rosario Vincenzo Ricci

Avvocato esperto in ambito Civile, Tributario ed Amministrativo




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