La tariffa integrata ambientale concerne una prestazione patrimoniale imposta e riguarda, pertanto, un diritto indisponibile.

Ordinanza Cassazione Civile del 14 maggio 2025




Sentenza giudiziaria: “l'intimazione di pagamento della tariffa integrata ambientale (cd. TIA 2), disciplinata ex art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), concerne una prestazione patrimoniale imposta e riguarda, pertanto, un diritto indisponibile, cosicché la sentenza del giudice di pace che decide su di essa deve intendersi pronunciata secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia ed è appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile, ratione temporis, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006”



Pubblicato da:


Roberto Magrì

Avvocato civilista




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