Sentenza giudiziaria:
“l'intimazione di pagamento della tariffa integrata ambientale (cd. TIA 2), disciplinata ex art. 238 d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), concerne una prestazione patrimoniale imposta e riguarda, pertanto, un diritto indisponibile, cosicché la sentenza del giudice di pace che decide su di essa deve intendersi pronunciata secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia ed è appellabile senza che operino i limiti di cui all'art. 339, ultimo comma, c.p.c., nel testo applicabile, ratione temporis, a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006”