Sentenza giudiziaria:
La Corte d’Appello di Milano ha riformato una sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale, applicando il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.
Una chiamata di correo, se priva di riscontri esterni e individualizzanti, non è sufficiente a fondare una responsabilità penale ex art. 192, comma 3, c.p.p.
La qualifica di amministratore di fatto non comporta l'automatica responsabilità per la sottrazione documentale senza la prova concreta della condotta.
Il dolo specifico nel reato di bancarotta non può essere oggetto di presunzione basata sulla mera irregolarità gestionale.