Responsabilità del padrone di animali

Scritto da: Roberta Dall'argine - Pubblicato su IUSTLAB




Pubblicazione legale:

L’art. 2052 c.c. stabilisce che il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Secondo la tesi tradizionale è da ritenersi responsabile chiunque abbia il potere di controllo sull'animale; l'importante, cioè, è il potere effettivo esercitato su questo. Responsabile sarebbe quindi chiunque custodisca l'animale, a qualunque titolo. 

Ma non tutta la dottrina concorda con questa opinione. Secondo una diversa opzione ricostruttiva infatti, la responsabilità non è ricollegata al potere di custodia, ma all’uso dell’animale.

In questo senso è orientata la giurisprudenza più recente (Cass. 10189/2010; 2414/2014). Così, ad esempio, non è responsabile del danno provocato dal calcio di un cavallo colui che lo monta solo provvisoriamente, ma il gestore del maneggio, proprietario del cavallo stesso.

Una volta accolta la tesi prevalente, per cui responsabile del danno non è il custode in quanto tale, ma il proprietario o chi trae utilità dall’animale, resta da appurare il concetto di terzo. Può capitare infatti che l’animale sia dato in custodia, e il danneggiato risulti colui che ha la custodia temporanea dell’animale.

Secondo una parte della dottrina terzo è chiunque venga danneggiato, e quindi anche il custode dell’animale (ad esempio colui che monta provvisoriamente il cavallo, o colui che gestisce la pensione per cani, o il veterinario che ha in custodia momentanea l’animale da curare).

Di recente, Cass. 7903/2015, ha affermato che l’imprevedibilità dell’animale non costituisce un caso fortuito che esonera dalla responsabilità il proprietario, atteso che l’imprevedibilità costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio (nel caso di specie ha confermato la condanna al risarcimento da parte del gestore di un maneggio, per i danni occorsi alla vittima caduta da cavallo).

Affinché la norma trovi applicazione è necessario:

a) il collegamento causale tra il fatto dell'animale e il danno.

Il fatto deve essere ascritto all'animale e ciò significa che non risponde ex articolo 2052 c.c. chi aizza volontariamente l'animale stesso contro qualcuno o qualcosa; in tal caso, infatti, abbiamo un evento che deve considerarsi umano a tutti gli effetti e si applicherà l'articolo 2043. 

E' esclusa la responsabilità nel caso di danno provocato da un animale morto o inerte. Ad esempio, è stata esclusa la responsabilità del padrone di un cane disteso sul pavimento, su cui una persona era inciampata.

La responsabilità è accollata al proprietario anche se l'animale viene abbandonato. 

La recente normativa penale, che punisce l’abbandono e il maltrattamento di animali, rafforzano ancor di più questa ricostruzione.

 

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Roberta Dall'argine

Avvocato Arbitro Mediatore Civile Familiare, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento




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