Pubblicazione legale:
Quali sono le parti comuni degli edifici e specificamente dei condomini
Il codice civile contiene un elenco di quelle parti che "Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo".
L'elenco, che qui riportiamo, comprende:
- tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
- le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune;
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».
Ma il dato normativo non è sufficiente; innanzitutto perchè l'elenco offerto dall'art. 1117 c.c. non è un elenco completo, ma solo esemplificativo).
Inoltre, quelle stesse parti indicate dall'art. 1117 c.c. possono anche non essere comuni, se ad indicarlo è il titolo o se non possono essere definite comuni secondo la ricostruzione di cui parleremo a breve.
In assenza di definizioni normative, anche in questo caso, come in tanti altri, è stato determinante l'operato della dottrina e della giurisprudenza nell'individuare gli elementi caratterizzanti una parte comune.