Pubblicazione legale:
Al momento della morte della persona si apre nel luogo del suo ultimo domicilio la successione ereditaria che può definirsi testamentaria o legittima, a seconda che il defunto abbia lasciato o meno un testamento valido.
Con la successione legittima (che si applica anche per quei beni eventualmente esclusi da un testamento parziale) interviene la legge ad individuare gli eredi che si definiscono “legittimi” nelle persone degli stretti congiunti del defunto.
La quota che spetta al coniuge (in mancanza di figli, ascendenti e fratelli)
In mancanza di figli, ascendenti e fratelli spetta tutta l’eredità al coniuge superstite, anche se separato, purché senza addebito.
In tema di coppie di fatto e unioni civili la recente legge n. L. n. 76/2016, meglio conosciuta come Legge Cirinnà, ha equiparato anche a livello successorio la parte dell’unione civile al coniuge, attribuendole gli stessi diritti che derivano dal vincolo matrimoniale.
La quota dei figli (in assenza del coniuge)
Alla morte del genitore, i figli legittimi, adottati e naturali (la cui condizione sia stata riconosciuta o giudizialmente accertata) entrano, in regime di piena parità, a far parte della comunione ereditaria.
Concorrendo il coniuge con un solo figlio, spetta ad entrambi la metà del patrimonio; mentre il concorso con due o più figli attribuisce al coniuge 1/3 dell’eredità e i restanti 2/3 da dividersi equamente tra tutti i figli (art. 581 c.c.).
Quota spettante ai fratelli (in mancanza di figli e in presenza o in assenza del coniuge)
Nell’ipotesi in cui non vi siano figli, genitori, né ascendenti, subentrano al defunto in parti uguali i fratelli e le sorelle (ereditano la metà della quota conseguita dai “germani” i fratelli “unilaterali”, rispettivamente coloro che hanno in comune entrambi i genitori oppure uno solo). Premesso che i “germani” sono fratelli/sorelle che hanno in comune gli stessi genitori, mentre gli “unilaterali” hanno in comune un solo genitore (“consanguinei” se hanno in comune il padre, “uterini” se hanno in comune la madre), il Codice Civile privilegia in questo modo i primi sulla base di quello che viene ritenuto per i “germani” un più accentuato vincolo di parentela con il defunto.
In caso di concorso con il coniuge superstite cui spettano i 2/3, ai fratelli spetterà il restante 1/3.
I fratelli concorrono per la metà del patrimonio con i soli ascendenti ai quali chiaramente è destinato il restante ½.
In mancanza di figli, fratelli e loro discendenti succedono alla persona deceduta entrambi i genitori per parti uguali o quello che sopravvive; la norma si applica anche ai genitori adottivi di persona minore di età, viceversa sono esclusi da questa previsione i genitori che hanno adottato una persona maggiorenne che poi appunto decede.
Quota spettante agli ascendenti
I nonni materni e paterni succedono al nipote deceduto (ciascuna coppia per la metà), quando questi non lascia figli, genitori, fratelli e loro discendenti.
Concorso tra ascendenti, fratelli e coniuge
Al coniuge che concorre in successione insieme agli ascendenti e ai fratelli, spettano 2/3 dell’eredità (oltre il diritto d’uso e di abitazione della casa coniugale) e la parte che rimane è devoluta agli altri, salvo il diritto degli ascendenti ad un ¼ dell’eredità.
La quota spettante agli altri parenti
La mancanza di figli, genitori, fratelli e loro discendenti ed anche di ascendenti determina l’apertura della successione a favore dei parenti prossimi (quindi zii e o cugini).
Cosa accade se non ci sono parenti?
Limitata per legge la successione legittima ai parenti fino al sesto grado per l’irrilevanza affettiva dei rapporti familiari oltre tale grado di parentela, in mancanza di successibili è lo Stato ad acquisire i beni ereditari senza la necessità di accettarli e senza potervi rinunciare; lo Stato non è un comune erede, quindi non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.