Pubblicazione legale:
Il licenziamento per giusta causa può essere disposto dal datore di lavoro quando il lavoratore realizza comportamenti disciplinarmente rilevanti così gravi da non consentire anche in via provvisoria la prosecuzione del rapporto di lavro
Per giusta causa si intende:
inadempimento talmente grave che qualsiasi altra sanzione diversa dal licenziamento risulta insufficiente a tutelare l’interesse del datore di lavoro.
La giusta causa non è solo determinata da comportamenti costituenti notevoli inadempienze contrattuali, ma anche da comportamenti estranei alla sfera del contratto e diversi dall’inadempimento, purché idonei a riflettersi nell’ambiente di lavoro e a far venire meno la fiducia che impronta di sé il rapporto.
Il licenziamento per giusta causa è il licenziamento disciplinare per eccellenza.
Tronca immediatamente il rapporto di lavoro senza neppure una indennità di preavviso.
In quanto sanzione disciplinare, il licenziamento per giusta causa deve essere preceduto dallo svolgimento di un procedimento disciplinare: preventiva contestazione dell’addebito, e possibilità di difesa del lavoratore.
I contratti collettivi di lavoro elencano i casi di giusta causa di un licenziamento.
Se il licenziamento risulta illegittimo, il lavoratore ha diritto ad ottenere le tutele di legge.
Se assunto a tempo indeterminato prima del 7 marzo 2015, in una unità produttiva di più di 15 dipendenti, in una azienda agricola con più di 5 dipendenti, oppure da impresa con più di 60 dipendenti in totale, il lavoratore ha diritto ad essere reintegrato.
Sotto queste soglie, il lavoratore ha solo diritto ad un indennizzo economico.
Se assunto a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015, ha diritto ad un ammontare maggiore dell’indennità economica di licenziamento, ma solo in certi casi al reintegro nel posto di lavoro (assunto in impresa di grandi dimensioni e solo se il fatto materiale contestato al lavoratore non sussiste – escludendo qualsiasi tipo di valutazione sulla gravità del fatto).