Pubblicazione legale:
Sull’abuso dell’immagine altrui la legge parla chiaro.
L’art. 10 del codice civile afferma “Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Se qualcuno, dunque, pubblica contro la tua volontà espressa – e non tacita – la tua immagine, quella dei tuoi figli o del coniuge, per esempio sulle piattaforme social, puoi chiedere al Giudice di ordinare la rimozione della fotografia e chiedere a chi ha effettuato la pubblicazione un congruo risarcimento del danno.
È necessario esprimere il proprio dissenso alla pubblicazione.
Non basta la presunzione di diniego.
E questo vale anche all’interno della stessa famiglia.
Per esempio se sei separato e l’altro coniuge pubblica su facebook o altrove le foto dei vostri figli, puoi chiedergli legittimamente di rimuoverle e se non lo farà spontaneamente, ci penserà il Tribunale a cui puoi chiedere anche la liquidazione dei danni che avverrà in via equitativa secondo apposite tabelle.