Pubblicazione legale:
Quando l"impresa arriva sull"orlo del precipizio, per il suo salvataggio e/o per una più conveniente liquidazione, per mantenerla cioè "operativa", si rende necessario far fronte ai debiti, in particolare, nei confronti dei fornitori dei servizi essenziali, indispensabili alla sua sopravvivenza. Anche in caso di concordato preventivo, si tende a considerare non falcidiabili i crediti da somministrazione continuativa (ante concordato), se beninteso protratta durante – e magari oltre – il corso della procedura, quasi come se fossero crediti non concorsuali. Questo vulnera i principi/regole della par condicio creditorum, e però viene giustificato alla stregua dell"interesse comune dei creditori e, in ultima analisi, della necessità di evitare l"inadempimento del debitore, pervio verosimilmente alla risoluzione del contratto. Ma tant"è. In altri ordinamenti, il rifiuto di proseguire le prestazioni di un contratto durante o dopo una procedura concorsuale può essere ritenuto illecito, tutte le volte che dietro al rifiuto stesso stia un tentativo, malcelato, di ottenere il pagamento integrale dei pregressi crediti. Situazione che, a ben vedere le cose, non è molto differente da quella che ho appena riferito.
Fonte: Persona e danno, 11/2012 - leggi l'articolo