Lock-down e locazione commerciale

Scritto da: Riccardo Riccò - Gazzetta forense. Speciale Covid-19. Agg. 2021




Pubblicazione legale: Per fronteggiare l'emergenza covid l'Italia ha introdotto varie disposizioni di legge (formale e/o materiale) e in particolare ha disposto la temporanea chiusura di determinati stabilimenti industriali ed esercizi commerciali. In conseguenza molti contratti di locazione sono risultati particolarmente onerosi per i conduttori colpiti dal c. d. lock- down. Per ciò la legge ha previsto una agevolazione fiscale in favore dei soggetti suindicati, concedendo loro un credito d'imposta pari al 60% del canone locatizio dovuto e pagato per i mesi di marzo aprile e maggio (di lock-down). Ciò che evidentemente presuppone la perdurante validità ed efficacia della locazione. Presupposto tuttavia non condiviso da parte della dottrina e della giurispriudenza che, invece, considera temporaneamente anzi parzialmente ineseguita la prestazione del locatore (durante il lock-down), per impossibilità - di utile fruizione di questa da parte del conduttore -, ritenendo in conseguenza che il canone della locazione relativo ai mesi di lock-down non sia dovuto e che il contratto locatizio possa essere per tal motivo risolto. Certo che il lock-down ha stravolto l'economia del rapporto di locazione come inizialmente convenuto. Certo anche che possa legittimare la risoluzione del contratto. Non però per la ragione di cui sopra. Su altre differenti basi, semmai.

Fonte: Gazzetta forense. Speciale Covid-19. Agg. 2021



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Riccardo Riccò

Diritto commerciale e dell'insolvenza




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